Art. 13 Sostituzione dell'art. 18 della legge regionale n. 16/2008 1. L'art. 18 della legge regionale n. 16/2008 e successive modificazioni e integrazioni, e' sostituito dal seguente: «Art. 18 (Distanze tra edifici da osservare negli interventi di nuova costruzione e sul patrimonio edilizio esistente). - 1. Negli interventi di nuova costruzione, di sostituzione edilizia e di ristrutturazione edilizia comportanti sopraelevazioni o ampliamenti in senso orizzontale della volumetria dell'edificio preesistente, la distanza minima tra pareti finestrate e pareti di edifici frontistanti, misurata in senso ortogonale alle pareti che si fronteggiano, non puo' essere inferiore a 10 metri, salva la possibilita' di fissare nel Piano Urbanistico Comunale (PUC), con riferimento a gruppi di edifici, distanze inferiori purche' le relative previsioni abbiano contenuto di indicazioni planovolumetriche, tipologiche, formali e costruttive di dettaglio, equivalenti alle prescrizioni progettuali contenute nei Piani Urbanistici Operativi (PUO), contrassegnate da efficacia vincolante in sede attuativa e che risultino idonee a garantire, sotto il profilo igienico-sanitario, urbanistico e paesaggistico, un equilibrato assetto, sulla base di apposite analisi a corredo del PUC.».