Art. 13 
 
     Sostituzione dell'art. 18 della legge regionale n. 16/2008 
 
  1.  L'art.  18  della  legge  regionale  n.  16/2008  e  successive
modificazioni e integrazioni, e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 18 (Distanze tra edifici da  osservare  negli  interventi  di
nuova costruzione e sul patrimonio edilizio esistente).  -  1.  Negli
interventi di  nuova  costruzione,  di  sostituzione  edilizia  e  di
ristrutturazione edilizia comportanti sopraelevazioni  o  ampliamenti
in senso orizzontale della volumetria dell'edificio preesistente,  la
distanza  minima  tra  pareti  finestrate   e   pareti   di   edifici
frontistanti,  misurata  in  senso  ortogonale  alle  pareti  che  si
fronteggiano,  non  puo'  essere  inferiore  a 10  metri,  salva   la
possibilita' di fissare nel Piano  Urbanistico  Comunale  (PUC),  con
riferimento a  gruppi  di  edifici,  distanze  inferiori  purche'  le
relative    previsioni    abbiano    contenuto     di     indicazioni
planovolumetriche, tipologiche, formali e costruttive  di  dettaglio,
equivalenti  alle  prescrizioni  progettuali  contenute   nei   Piani
Urbanistici Operativi (PUO), contrassegnate da  efficacia  vincolante
in sede attuativa e  che  risultino  idonee  a  garantire,  sotto  il
profilo   igienico-sanitario,   urbanistico   e   paesaggistico,   un
equilibrato assetto, sulla base di apposite  analisi  a  corredo  del
PUC.».