Art. 16 Sostituzione dell'art. 25 della legge regionale n. 16/2008 1. L'art. 25 della legge regionale n. 16/2008 e successive modificazioni e integrazioni, e' sostituito dal seguente: «Art. 25 (Varianti in corso d'opera). - 1. Sono realizzabili mediante SCIA le varianti a permessi di costruire e a SCIA che non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non modificano la destinazione d'uso e la categoria edilizia, non alterano la sagoma dell'edificio qualora sottoposto a vincolo ai sensi del decreto legislativo n. 42/2004 e successive modificazioni e integrazioni, e non violano le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire. Ai fini dell'attivita' di vigilanza urbanistica ed edilizia, nonche' ai fini dell'agibilita', tali segnalazioni certificate di inizio attivita' costituiscono parte integrante del procedimento relativo al titolo edilizio dell'intervento principale e possono essere presentate prima della comunicazione di ultimazione dei lavori. 2. Sono realizzabili mediante SCIA e comunicate a fine lavori con attestazione del professionista, le varianti a permessi di costruire che non configurano una variazione essenziale, a condizione che siano conformi alle prescrizioni urbanistico-edilizie e siano attuate dopo l'acquisizione degli eventuali atti di assenso prescritti dalla normativa sui vincoli paesaggistici, idrogeologici, ambientali, di tutela del patrimonio storico, artistico e archeologico e dalle altre normative di settore. La fine dei lavori deve essere comunicata nel termine di sessanta giorni decorrente dalla data di ultimazione. 3. Le varianti in corso d'opera relative ad interventi oggetto di comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), sempreche' consistenti in opere rientranti nel relativo campo di applicazione, possono essere eseguite purche' attestate con apposito elaborato grafico in sede di comunicazione di fine lavori, da effettuarsi nel termine di sessanta giorni decorrente dalla data di ultimazione. 4. Le varianti in corso d'opera non rientranti nei limiti del comma 1 richiedono il preventivo rilascio di un nuovo permesso di costruire o la presentazione di nuova SCIA da individuarsi in relazione all'oggetto dei lavori in variante.».