Art. 16 
 
     Sostituzione dell'art. 25 della legge regionale n. 16/2008 
 
  1.  L'art.  25  della  legge  regionale  n.  16/2008  e  successive
modificazioni e integrazioni, e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 25 (Varianti  in  corso  d'opera).  -  1.  Sono  realizzabili
mediante SCIA le varianti a permessi di costruire e a  SCIA  che  non
incidono sui  parametri  urbanistici  e  sulle  volumetrie,  che  non
modificano  la  destinazione  d'uso  e  la  categoria  edilizia,  non
alterano la sagoma dell'edificio  qualora  sottoposto  a  vincolo  ai
sensi del decreto legislativo n. 42/2004 e successive modificazioni e
integrazioni, e non violano le eventuali prescrizioni  contenute  nel
permesso  di  costruire.  Ai   fini   dell'attivita'   di   vigilanza
urbanistica  ed  edilizia,  nonche'  ai  fini  dell'agibilita',  tali
segnalazioni certificate  di  inizio  attivita'  costituiscono  parte
integrante   del   procedimento   relativo   al    titolo    edilizio
dell'intervento principale e possono essere  presentate  prima  della
comunicazione di ultimazione dei lavori. 
  2. Sono realizzabili mediante SCIA e comunicate a fine  lavori  con
attestazione del professionista, le varianti a permessi di  costruire
che non configurano una variazione essenziale, a condizione che siano
conformi alle prescrizioni urbanistico-edilizie e siano attuate  dopo
l'acquisizione degli  eventuali  atti  di  assenso  prescritti  dalla
normativa sui vincoli paesaggistici,  idrogeologici,  ambientali,  di
tutela del patrimonio storico, artistico e archeologico e dalle altre
normative di settore. La fine dei lavori deve essere  comunicata  nel
termine di sessanta giorni decorrente dalla data di ultimazione. 
  3. Le varianti in corso d'opera relative ad interventi  oggetto  di
comunicazione  di  inizio  lavori   asseverata   (CILA),   sempreche'
consistenti in opere rientranti nel relativo campo  di  applicazione,
possono essere eseguite  purche'  attestate  con  apposito  elaborato
grafico in sede di comunicazione di fine lavori, da  effettuarsi  nel
termine di sessanta giorni decorrente dalla data di ultimazione. 
  4. Le varianti in corso d'opera non rientranti nei limiti del comma
1 richiedono il preventivo rilascio di un nuovo permesso di costruire
o la  presentazione  di  nuova  SCIA  da  individuarsi  in  relazione
all'oggetto dei lavori in variante.».