Art. 18 
 
     Sostituzione dell'art. 28 della legge regionale n. 16/2008 
 
  1.  L'art.  28  della  legge  regionale  n.  16/2008  e  successive
modificazioni e integrazioni, e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 28  (Autorizzazione  unica  per  impianti  di  produzione  di
energia da fonti rinnovabili e infrastrutture lineari energetiche). -
1. La realizzazione degli impianti di produzione di energia da  fonti
rinnovabili non rientranti  nell'attivita'  edilizia  libera  di  cui
all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001  e
successive modificazioni e integrazioni e non soggetti a procedure di
comunicazione o procedura abilitativa semplificata (PAS) ai sensi del
decreto legislativo 3 marzo 2001, n. 28 (Attuazione  della  direttiva
2009/28/CE  sulla   promozione   dell'uso   dell'energia   da   fonti
rinnovabili,  recante  modifica  e   successiva   abrogazione   delle
direttive 2001/77/CE  e  2003/30/CE)  e  successive  modificazioni  e
integrazioni e gli interventi di realizzazione e modifica sostanziale
di  infrastrutture  lineari  energetiche  non  soggetti  a  procedure
semplificate e non facenti parte  delle  reti  energetiche  nazionali
sono soggetti a rilascio  di  autorizzazione  unica  da  parte  della
Provincia o della  Citta'  metropolitana  o,  nel  caso  di  impianti
soggetti a procedure di VIA, da parte della Regione. L'autorizzazione
unica e' rilasciata in esito a procedimento di conferenza di  servizi
di cui agli articoli 14, 14-ter, 14-quater, 14-quinquies della  legge
n. 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni. 
  2. Ai  fini  del  rilascio  dell'autorizzazione  unica  relativa  a
progetti di infrastrutture lineari energetiche i soggetti interessati
presentano istanza all'Amministrazione competente ai sensi del  comma
1 corredata di: 
    a) relazione tecnica illustrativa dello stato di fatto delle aree
interessate, delle caratteristiche dell'impianto di cui si chiede  la
realizzazione, delle eventuali opere connesse e delle  infrastrutture
indispensabili alla costruzione e all'esercizio dello stesso; 
    b) elaborati  progettuali,  con  piano  tecnico  delle  opere  da
costruire, costituito da corografia su scala non inferiore a 1:25000; 
    c) eventuale richiesta di  dichiarazione  di  pubblica  utilita',
indifferibilita'  e  urgenza,  nonche'  di  apposizione  del  vincolo
preordinato all'esproprio. 
  3. Per l'autorizzazione di progetti di impianti  di  produzione  di
energia  da  fonti   rinnovabili   l'istanza   e'   corredata   della
documentazione  minima  indicata  nel  decreto  del  Ministro   dello
sviluppo   economico   10   settembre   2010   (Linee    guida    per
l'autorizzazione degli impianti alimentati da  fonti  rinnovabili)  e
nelle Linee guida emanate dalla Giunta regionale in attuazione  dello
stesso. 
  4. Nel caso di istanze per  la  realizzazione  di  elettrodotti  la
Provincia  o  la  Citta'  metropolitana  acquisisce  le   valutazioni
tecniche  dell'Agenzia  Regionale  per  la  Protezione  dell'Ambiente
Ligure (ARPAL) relative all'esposizione della  popolazione  ai  campi
elettromagnetici nell'ambito della conferenza di servizi. 
  5. Le spese per l'istruttoria tecnica e quelle relative ai rilievi,
agli accertamenti e ai controlli connessi alle verifiche  di  cui  al
comma  4  vengono  calcolate   dalla   Provincia   o   dalla   Citta'
metropolitana  in  base  al   tariffario   regionale.   Il   soggetto
interessato deve fornire dimostrazione di avvenuto pagamento a favore
dell'ARPAL  dei  relativi  importi  prima  della  determinazione   di
competenza provinciale di chiusura del procedimento. 
  6. Nel caso  di  istanze  per  il  rilascio  di  autorizzazione  di
impianti non sottoposti a procedure di VIA, a seguito dell'avvio  del
procedimento, le amministrazioni competenti provvedono  a  pubblicare
nel proprio sito informatico istituzionale  un  avviso  in  cui  sono
precisati il luogo e le  modalita'  di  consultazione  del  progetto,
nonche' le  eventuali  varianti  alla  strumentazione  urbanistica  o
territoriale ad esso sottese, affinche' chiunque ne  abbia  interesse
possa prenderne visione e presentare osservazioni entro i  successivi
trenta giorni. Nel  caso  in  cui  sia  richiesta  l'apposizione  del
vincolo preordinato all'esproprio  o  la  dichiarazione  di  pubblica
utilita',  indifferibilita'  e  urgenza   trovano   applicazione   le
disposizioni previste dagli articoli 11  e  52-ter  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico  delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione
per pubblica utilita') e successive modificazioni e integrazioni. 
  7. Ove gli impianti siano soggetti a  verifica-screening  ai  sensi
della vigente legislazione la  relativa  procedura  e'  attivata  dai
soggetti  interessati  a  seguito  dell'avvio  del  procedimento   di
autorizzazione  unica  da  parte  della  Provincia  o  della   Citta'
metropolitana. L'iter del procedimento  di  autorizzazione  unica  e'
sospeso  fino   al   ricevimento   della   pronuncia   regionale   di
verifica-screening. 
  8. Per gli impianti  eolici  deve  essere  rispettata  per  ciascun
aerogeneratore una distanza minima non inferiore a  200  metri  dalle
unita' abitative munite di abitabilita', regolarmente censite  e  una
distanza dai centri abitati individuati dagli  strumenti  urbanistici
vigenti   non   inferiore   a    sei    volte    l'altezza    massima
dell'aerogeneratore. 
  9. Il provvedimento di autorizzazione unica emanato  a  conclusione
della conferenza di servizi comporta: 
    a) l'approvazione del progetto  definitivo  e,  ove  occorra,  la
dichiarazione di pubblica utilita', indifferibilita'  e  urgenza  che
determina l'inizio del procedimento di esproprio; 
    b)  l'approvazione  delle   eventuali   varianti   alla   vigente
disciplina urbanistico-edilizia e territoriale; 
    c)  il  rilascio  di  ogni  altra  autorizzazione,   concessione,
approvazione, parere e nulla osta comunque denominati necessari  alla
realizzazione e all'esercizio delle infrastrutture energetiche; 
    d) l'autorizzazione delle opere connesse e  delle  infrastrutture
indispensabili alla realizzazione e all'esercizio degli impianti. 
  10. Il provvedimento di autorizzazione unica: 
    a) puo' prevedere prescrizioni alle  quali  sono  subordinati  la
realizzazione e l'esercizio dell'impianto, nonche'  eventuali  misure
di  compensazione  a  favore  dei  comuni  di  natura  non  meramente
patrimoniale o economica; 
    b) definisce le  specifiche  modalita'  per  l'ottemperanza  agli
obblighi di rimessa in pristino dello  stato  dei  luoghi  a  seguito
della dismissione degli impianti; 
    c) prevede il termine per l'avvio e la conclusione dei lavori.».