Art. 18 Sostituzione dell'art. 28 della legge regionale n. 16/2008 1. L'art. 28 della legge regionale n. 16/2008 e successive modificazioni e integrazioni, e' sostituito dal seguente: «Art. 28 (Autorizzazione unica per impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e infrastrutture lineari energetiche). - 1. La realizzazione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili non rientranti nell'attivita' edilizia libera di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001 e successive modificazioni e integrazioni e non soggetti a procedure di comunicazione o procedura abilitativa semplificata (PAS) ai sensi del decreto legislativo 3 marzo 2001, n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE) e successive modificazioni e integrazioni e gli interventi di realizzazione e modifica sostanziale di infrastrutture lineari energetiche non soggetti a procedure semplificate e non facenti parte delle reti energetiche nazionali sono soggetti a rilascio di autorizzazione unica da parte della Provincia o della Citta' metropolitana o, nel caso di impianti soggetti a procedure di VIA, da parte della Regione. L'autorizzazione unica e' rilasciata in esito a procedimento di conferenza di servizi di cui agli articoli 14, 14-ter, 14-quater, 14-quinquies della legge n. 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni. 2. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione unica relativa a progetti di infrastrutture lineari energetiche i soggetti interessati presentano istanza all'Amministrazione competente ai sensi del comma 1 corredata di: a) relazione tecnica illustrativa dello stato di fatto delle aree interessate, delle caratteristiche dell'impianto di cui si chiede la realizzazione, delle eventuali opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dello stesso; b) elaborati progettuali, con piano tecnico delle opere da costruire, costituito da corografia su scala non inferiore a 1:25000; c) eventuale richiesta di dichiarazione di pubblica utilita', indifferibilita' e urgenza, nonche' di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio. 3. Per l'autorizzazione di progetti di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili l'istanza e' corredata della documentazione minima indicata nel decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010 (Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili) e nelle Linee guida emanate dalla Giunta regionale in attuazione dello stesso. 4. Nel caso di istanze per la realizzazione di elettrodotti la Provincia o la Citta' metropolitana acquisisce le valutazioni tecniche dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente Ligure (ARPAL) relative all'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici nell'ambito della conferenza di servizi. 5. Le spese per l'istruttoria tecnica e quelle relative ai rilievi, agli accertamenti e ai controlli connessi alle verifiche di cui al comma 4 vengono calcolate dalla Provincia o dalla Citta' metropolitana in base al tariffario regionale. Il soggetto interessato deve fornire dimostrazione di avvenuto pagamento a favore dell'ARPAL dei relativi importi prima della determinazione di competenza provinciale di chiusura del procedimento. 6. Nel caso di istanze per il rilascio di autorizzazione di impianti non sottoposti a procedure di VIA, a seguito dell'avvio del procedimento, le amministrazioni competenti provvedono a pubblicare nel proprio sito informatico istituzionale un avviso in cui sono precisati il luogo e le modalita' di consultazione del progetto, nonche' le eventuali varianti alla strumentazione urbanistica o territoriale ad esso sottese, affinche' chiunque ne abbia interesse possa prenderne visione e presentare osservazioni entro i successivi trenta giorni. Nel caso in cui sia richiesta l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio o la dichiarazione di pubblica utilita', indifferibilita' e urgenza trovano applicazione le disposizioni previste dagli articoli 11 e 52-ter del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita') e successive modificazioni e integrazioni. 7. Ove gli impianti siano soggetti a verifica-screening ai sensi della vigente legislazione la relativa procedura e' attivata dai soggetti interessati a seguito dell'avvio del procedimento di autorizzazione unica da parte della Provincia o della Citta' metropolitana. L'iter del procedimento di autorizzazione unica e' sospeso fino al ricevimento della pronuncia regionale di verifica-screening. 8. Per gli impianti eolici deve essere rispettata per ciascun aerogeneratore una distanza minima non inferiore a 200 metri dalle unita' abitative munite di abitabilita', regolarmente censite e una distanza dai centri abitati individuati dagli strumenti urbanistici vigenti non inferiore a sei volte l'altezza massima dell'aerogeneratore. 9. Il provvedimento di autorizzazione unica emanato a conclusione della conferenza di servizi comporta: a) l'approvazione del progetto definitivo e, ove occorra, la dichiarazione di pubblica utilita', indifferibilita' e urgenza che determina l'inizio del procedimento di esproprio; b) l'approvazione delle eventuali varianti alla vigente disciplina urbanistico-edilizia e territoriale; c) il rilascio di ogni altra autorizzazione, concessione, approvazione, parere e nulla osta comunque denominati necessari alla realizzazione e all'esercizio delle infrastrutture energetiche; d) l'autorizzazione delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla realizzazione e all'esercizio degli impianti. 10. Il provvedimento di autorizzazione unica: a) puo' prevedere prescrizioni alle quali sono subordinati la realizzazione e l'esercizio dell'impianto, nonche' eventuali misure di compensazione a favore dei comuni di natura non meramente patrimoniale o economica; b) definisce le specifiche modalita' per l'ottemperanza agli obblighi di rimessa in pristino dello stato dei luoghi a seguito della dismissione degli impianti; c) prevede il termine per l'avvio e la conclusione dei lavori.».