Art. 2 Sostituzione dell'art. 2 della legge regionale n. 16/2008 1. L'art. 2 della legge regionale n. 16/2008 e successive modificazioni e integrazioni, e' sostituito dal seguente: «Art. 2 (Regolamento edilizio). - 1. I comuni si dotano di regolamento edilizio in conformita' ai contenuti e alla struttura del Regolamento Edilizio Tipo (RET) di cui all'art. 4, comma 1-sexies, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001 e successive modificazioni e integrazioni e dei provvedimenti assunti in sua attuazione.».