Art. 2 
 
      Sostituzione dell'art. 2 della legge regionale n. 16/2008 
 
  1.  L'art.  2  della  legge  regionale  n.  16/2008  e   successive
modificazioni e integrazioni, e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 2  (Regolamento  edilizio).  -  1.  I  comuni  si  dotano  di
regolamento edilizio in conformita' ai contenuti e alla struttura del
Regolamento Edilizio Tipo (RET) di cui all'art.  4,  comma  1-sexies,
del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001 e  successive
modificazioni e integrazioni  e  dei  provvedimenti  assunti  in  sua
attuazione.».