Art. 20 
 
        Modifica all'art. 33 della legge regionale n. 16/2008 
 
  1. Al comma 1 dell'art. 33  della  legge  regionale  n.  16/2008  e
successive modificazioni e integrazioni, le parole:  «a  norma  degli
articoli 31 e 32», sono soppresse.