Art. 24 
 
       Modifiche all'art. 38 della legge regionale n. 16/2008 
 
  1. Al comma 1 dell'art. 38  della  legge  regionale  n.  16/2008  e
successive modificazioni e integrazioni, sono apportate  le  seguenti
modifiche: 
    a)  le  parole:  «superficie  agibile»  sono   sostituite   dalle
seguenti: «superficie utile» e le parole:  «o  comunque  un'incidenza
significativa sotto il profilo urbanistico,» sono soppresse; 
    b) la lettera a) e' sostituita dalla  seguente:  «a)  un  aumento
della  superficie  utile  dell'edificio  o   delle   singole   unita'
immobiliari;»; 
    c)  alla  lettera  b)  le  parole:  «superficie   agibile»   sono
sostituite dalle seguenti: «superficie utile»; 
    d) la lettera c), e' abrogata; 
    e)  alla  lettera   d)   le   parole:   «nonche'   di   integrale
ristrutturazione  edilizia  comportanti   la   trasformazione   delle
caratteristiche  tipologiche,  formali  e  strutturali  dell'immobile
originario», sono soppresse. 
  2. Al comma 3 dell'art. 38  della  legge  regionale  n.  16/2008  e
successive modificazioni e integrazioni, le parole: «o la DIA»,  sono
soppresse. 
  3. Al comma 4 dell'art. 38  della  legge  regionale  n.  16/2008  e
successive modificazioni e integrazioni, le  parole:  «o  DIA»,  sono
soppresse. 
  4. Al comma 5 dell'art. 38  della  legge  regionale  n.  16/2008  e
successive modificazioni e integrazioni, le parole: «o di DIA»,  sono
soppresse. 
  5. Al comma 6-bis dell'art. 38 della legge regionale n.  16/2008  e
successive modificazioni e integrazioni, le parole: «e  dell'art.  36
della presente legge», sono  soppresse  e  le  parole:  «permesso  di
costruire o di efficacia della DIA» sono sostituite  dalle  seguenti:
«titolo edilizio».