Art. 24 Modifiche all'art. 38 della legge regionale n. 16/2008 1. Al comma 1 dell'art. 38 della legge regionale n. 16/2008 e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche: a) le parole: «superficie agibile» sono sostituite dalle seguenti: «superficie utile» e le parole: «o comunque un'incidenza significativa sotto il profilo urbanistico,» sono soppresse; b) la lettera a) e' sostituita dalla seguente: «a) un aumento della superficie utile dell'edificio o delle singole unita' immobiliari;»; c) alla lettera b) le parole: «superficie agibile» sono sostituite dalle seguenti: «superficie utile»; d) la lettera c), e' abrogata; e) alla lettera d) le parole: «nonche' di integrale ristrutturazione edilizia comportanti la trasformazione delle caratteristiche tipologiche, formali e strutturali dell'immobile originario», sono soppresse. 2. Al comma 3 dell'art. 38 della legge regionale n. 16/2008 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «o la DIA», sono soppresse. 3. Al comma 4 dell'art. 38 della legge regionale n. 16/2008 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «o DIA», sono soppresse. 4. Al comma 5 dell'art. 38 della legge regionale n. 16/2008 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «o di DIA», sono soppresse. 5. Al comma 6-bis dell'art. 38 della legge regionale n. 16/2008 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «e dell'art. 36 della presente legge», sono soppresse e le parole: «permesso di costruire o di efficacia della DIA» sono sostituite dalle seguenti: «titolo edilizio».