Art. 26 
 
             Inserimento degli articoli 39-bis e 39-ter 
                  della legge regionale n. 16/2008 
 
  1. Dopo l'art. 39 della legge regionale  n.  16/2008  e  successive
modificazioni e integrazioni, sono inseriti i seguenti: 
  «Art. 39-bis (Controllo degli interventi soggetti  a  comunicazione
di inizio lavori asseverata). - 1. Salvo  quanto  previsto  dall'art.
6-bis, comma 5,  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.
380/2001 e successive modificazioni e integrazioni, per  il  caso  di
mancata presentazione della comunicazione, il responsabile dello  SUE
effettua sulle CILA  presentate  controlli  a  campione  con  cadenza
almeno semestrale e nella percentuale pari ad almeno il 20 per  cento
prevedendo anche sopralluoghi in  loco.  Resta  fermo  il  potere  di
vigilanza sulle opere realizzate o in corso di  esecuzione  ai  sensi
dell'art. 40. 
  2. In caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti per
la presentazione della  CILA  trovano  applicazione  le  disposizioni
previste dall'art. 19, commi  3  e  4,  della  legge  n.  241/1990  e
successive modificazioni e integrazioni in materia di SCIA. 
  Art. 39-ter (Controllo sulle segnalazioni certificate di agibilita'
di cui all'art. 24 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  n.
380/2001). - 1.  Le  segnalazioni  certificate  presentate  ai  sensi
dell'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica n.  380/2001
e  successive  modificazioni  e   integrazioni   per   l'attestazione
dell'agibilita' degli edifici sono sottoposte a controllo a campione,
con cadenza almeno annuale, nella percentuale minima del 30 per cento
delle  pratiche  presentate  da   individuare   mediante   preventivo
sorteggio. Il responsabile dello SUE, entro il termine perentorio  di
dieci giorni lavorativi dall'effettuazione  del  sorteggio,  comunica
all'interessato la sottoposizione  a  controllo  da  effettuarsi  nel
termine di sessanta giorni decorrenti dalla data di comunicazione. 
  2. In caso di esito negativo dei  controlli,  ove  il  responsabile
dello SUE rilevi la  carenza  dei  requisiti  di  sicurezza,  igiene,
salubrita',  risparmio  energetico  e  di  barriere  architettoniche,
ordina motivatamente all'interessato di conformare l'opera realizzata
alla normativa vigente, ferma restando l'applicazione delle  sanzioni
per le opere realizzate in difformita' dalla SCIA,  dal  permesso  di
costruire o con variazioni essenziali di cui all'art. 44. La  mancata
sottoposizione  a  controllo  delle   segnalazioni   certificate   di
agibilita'  presentate  ai  sensi  dell'art.  24  del   decreto   del
Presidente della Repubblica n. 380/2001 e successive modificazioni  e
integrazioni,  non  preclude  l'esercizio  dei  poteri  di  vigilanza
comunale, nonche' l'assunzione di determinazioni in via di autotutela
di cui agli articoli 21-quinquies e 21-nonies della legge n. 241/1990
e successive modificazioni e integrazioni.».