Art. 26 Inserimento degli articoli 39-bis e 39-ter della legge regionale n. 16/2008 1. Dopo l'art. 39 della legge regionale n. 16/2008 e successive modificazioni e integrazioni, sono inseriti i seguenti: «Art. 39-bis (Controllo degli interventi soggetti a comunicazione di inizio lavori asseverata). - 1. Salvo quanto previsto dall'art. 6-bis, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001 e successive modificazioni e integrazioni, per il caso di mancata presentazione della comunicazione, il responsabile dello SUE effettua sulle CILA presentate controlli a campione con cadenza almeno semestrale e nella percentuale pari ad almeno il 20 per cento prevedendo anche sopralluoghi in loco. Resta fermo il potere di vigilanza sulle opere realizzate o in corso di esecuzione ai sensi dell'art. 40. 2. In caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti per la presentazione della CILA trovano applicazione le disposizioni previste dall'art. 19, commi 3 e 4, della legge n. 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni in materia di SCIA. Art. 39-ter (Controllo sulle segnalazioni certificate di agibilita' di cui all'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001). - 1. Le segnalazioni certificate presentate ai sensi dell'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001 e successive modificazioni e integrazioni per l'attestazione dell'agibilita' degli edifici sono sottoposte a controllo a campione, con cadenza almeno annuale, nella percentuale minima del 30 per cento delle pratiche presentate da individuare mediante preventivo sorteggio. Il responsabile dello SUE, entro il termine perentorio di dieci giorni lavorativi dall'effettuazione del sorteggio, comunica all'interessato la sottoposizione a controllo da effettuarsi nel termine di sessanta giorni decorrenti dalla data di comunicazione. 2. In caso di esito negativo dei controlli, ove il responsabile dello SUE rilevi la carenza dei requisiti di sicurezza, igiene, salubrita', risparmio energetico e di barriere architettoniche, ordina motivatamente all'interessato di conformare l'opera realizzata alla normativa vigente, ferma restando l'applicazione delle sanzioni per le opere realizzate in difformita' dalla SCIA, dal permesso di costruire o con variazioni essenziali di cui all'art. 44. La mancata sottoposizione a controllo delle segnalazioni certificate di agibilita' presentate ai sensi dell'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001 e successive modificazioni e integrazioni, non preclude l'esercizio dei poteri di vigilanza comunale, nonche' l'assunzione di determinazioni in via di autotutela di cui agli articoli 21-quinquies e 21-nonies della legge n. 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni.».