Art. 29 Modifiche all'art. 44 della legge regionale n. 16/2008 1. La rubrica dell'art. 44 della legge regionale n. 16/2008 e successive modificazioni e integrazioni, e' sostituita dalla seguente: «(Determinazione delle variazioni essenziali)». 2. Il comma 1 dell'art. 44 della legge regionale n. 16/2008 e successive modificazioni e integrazioni, e' abrogato. 3. Al comma 2 dell'art. 44 della legge regionale n. 16/2008 e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche: a) la parola: «Costituiscono» e' sostituita dalle seguenti: «Ai sensi dell'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001 e successive modificazioni e integrazioni, costituiscono» e le parole: «DIA obbligatoria o dalla DIA alternativa» sono sostituite dalle seguenti: «SCIA alternativa»; b) al numero 2 della lettera a) le parole: «di cui all'art. 49» sono soppresse; c) alla lettera b) la parola: «agibile» e' sostituita dalla seguente: «utile»; d) alla lettera d) le parole: «, comma 2», sono soppresse.