Art. 29 
 
       Modifiche all'art. 44 della legge regionale n. 16/2008 
 
  1. La rubrica dell'art. 44  della  legge  regionale  n.  16/2008  e
successive  modificazioni  e  integrazioni,   e'   sostituita   dalla
seguente: «(Determinazione delle variazioni essenziali)». 
  2. Il comma 1 dell'art. 44  della  legge  regionale  n.  16/2008  e
successive modificazioni e integrazioni, e' abrogato. 
  3. Al comma 2 dell'art. 44  della  legge  regionale  n.  16/2008  e
successive modificazioni e integrazioni, sono apportate  le  seguenti
modifiche: 
    a) la parola: «Costituiscono» e' sostituita dalle  seguenti:  «Ai
sensi dell'art. 32 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  n.
380/2001 e successive modificazioni e integrazioni, costituiscono»  e
le parole: «DIA obbligatoria o dalla DIA alternativa» sono sostituite
dalle seguenti: «SCIA alternativa»; 
    b) al numero 2 della lettera a) le parole: «di cui  all'art.  49»
sono soppresse; 
    c) alla lettera b)  la  parola:  «agibile»  e'  sostituita  dalla
seguente: «utile»; 
    d) alla lettera d) le parole: «, comma 2», sono soppresse.