Art. 31 
 
       Modifiche all'art. 52 della legge regionale n. 16/2008 
 
  1. Al comma 1 dell'art. 52  della  legge  regionale  n.  16/2008  e
successive modificazioni e integrazioni, le parole:  «a  norma  degli
articoli 43, 44, 45, 46, 47 e 51», sono soppresse e dopo  le  parole:
«al Presidente della Provincia» sono inserite le seguenti:  «o  della
Citta' metropolitana». 
  2. Al comma 2 dell'art. 52  della  legge  regionale  n.  16/2008  e
successive modificazioni  e  integrazioni,  dopo  le  parole:  «della
Provincia» sono inserite le seguenti: «o della Citta' metropolitana». 
  3. Ai commi 6 e 7 dell'art. 52 della legge regionale n.  16/2008  e
successive  modificazioni  e  integrazioni,  dopo  le   parole:   «la
Provincia» sono inserite le seguenti: «o la Citta' metropolitana»; 
  4. Al comma 9 dell'art. 52  della  legge  regionale  n.  16/2008  e
successive modificazioni e integrazioni, sono apportate  le  seguenti
modifiche: 
    a) dopo le parole: «provvedimento provinciale» sono  inserite  le
seguenti: «o metropolitano»; 
    b) alla lettera a) dopo le parole: «La Provincia»  sono  inserite
le seguenti: «o la Citta' metropolitana»; 
    c) alla lettera b)  le  parole:  «a  norma  dell'art.  58»,  sono
soppresse.