Art. 31 Modifiche all'art. 52 della legge regionale n. 16/2008 1. Al comma 1 dell'art. 52 della legge regionale n. 16/2008 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «a norma degli articoli 43, 44, 45, 46, 47 e 51», sono soppresse e dopo le parole: «al Presidente della Provincia» sono inserite le seguenti: «o della Citta' metropolitana». 2. Al comma 2 dell'art. 52 della legge regionale n. 16/2008 e successive modificazioni e integrazioni, dopo le parole: «della Provincia» sono inserite le seguenti: «o della Citta' metropolitana». 3. Ai commi 6 e 7 dell'art. 52 della legge regionale n. 16/2008 e successive modificazioni e integrazioni, dopo le parole: «la Provincia» sono inserite le seguenti: «o la Citta' metropolitana»; 4. Al comma 9 dell'art. 52 della legge regionale n. 16/2008 e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche: a) dopo le parole: «provvedimento provinciale» sono inserite le seguenti: «o metropolitano»; b) alla lettera a) dopo le parole: «La Provincia» sono inserite le seguenti: «o la Citta' metropolitana»; c) alla lettera b) le parole: «a norma dell'art. 58», sono soppresse.