Art. 37 
 
       Modifiche all'art. 72 della legge regionale n. 16/2008 
 
  1. Al comma 1 dell'art. 72  della  legge  regionale  n.  16/2008  e
successive modificazioni  e  integrazioni,  le  parole:  «S.A.»  sono
sostituite dalle seguenti: «SU». 
  2. Al comma 2 dell'art. 72  della  legge  regionale  n.  16/2008  e
successive modificazioni e integrazioni, le parole: «la relativa S.A.
deve essere detratta da quella  complessiva»  sono  sostituite  dalle
seguenti:  «la  relativa  S.U.  deve  essere   detratta   da   quella
complessivamente ammessa dal piano urbanistico».