Art. 37 Modifiche all'art. 72 della legge regionale n. 16/2008 1. Al comma 1 dell'art. 72 della legge regionale n. 16/2008 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «S.A.» sono sostituite dalle seguenti: «SU». 2. Al comma 2 dell'art. 72 della legge regionale n. 16/2008 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «la relativa S.A. deve essere detratta da quella complessiva» sono sostituite dalle seguenti: «la relativa S.U. deve essere detratta da quella complessivamente ammessa dal piano urbanistico».