Art. 42 
 
Modifiche alla legge regionale 21 luglio 1983, n. 29 (Costruzioni  in
  zone sismiche - Deleghe e norme urbanistiche particolari). 
 
  1. Il comma 1-bis dell'art. 6-bis della legge regionale n.  29/1983
e  successive  modificazioni  e  integrazioni,  e'   sostituito   dal
seguente: 
  «1-bis.  Avverso  il  provvedimento  relativo   alla   domanda   di
autorizzazione sismica di cui all'art. 94 del decreto del  Presidente
della  Repubblica  n.   380/2001   e   successive   modificazioni   e
integrazioni, o nei casi di mancato rilascio della medesima da  parte
della  Provincia  o  della  Citta'  metropolitana  nel  termine   ivi
indicato, previo espletamento del potere sostitutivo da  parte  della
figura apicale dell'Amministrazione come disciplinato  dalla  vigente
normativa in  materia  di  procedimento  amministrativo,  e'  ammesso
ricorso al Presidente della  Provincia  o  al  Sindaco  della  Citta'
metropolitana che decide con provvedimento definitivo.».