Art. 42 Modifiche alla legge regionale 21 luglio 1983, n. 29 (Costruzioni in zone sismiche - Deleghe e norme urbanistiche particolari). 1. Il comma 1-bis dell'art. 6-bis della legge regionale n. 29/1983 e successive modificazioni e integrazioni, e' sostituito dal seguente: «1-bis. Avverso il provvedimento relativo alla domanda di autorizzazione sismica di cui all'art. 94 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001 e successive modificazioni e integrazioni, o nei casi di mancato rilascio della medesima da parte della Provincia o della Citta' metropolitana nel termine ivi indicato, previo espletamento del potere sostitutivo da parte della figura apicale dell'Amministrazione come disciplinato dalla vigente normativa in materia di procedimento amministrativo, e' ammesso ricorso al Presidente della Provincia o al Sindaco della Citta' metropolitana che decide con provvedimento definitivo.».