Art. 43 Modifiche all'art. 10 della legge regionale 7 aprile 1995, n. 25 (Disposizioni in materia di determinazione del contributo di concessione edilizia). 1. Il comma 1 dell'art. 10 della legge regionale n. 25/1995 e successive modificazioni e integrazioni, e' sostituito dal seguente: «1. Il parametro dimensionale cui fare riferimento per l'applicazione del contributo di costruzione e' costituito dalla superficie utile (SU), come definita nel Regolamento Edilizio Tipo (RET) e nei provvedimenti emanati in sua attuazione.». 2. Al comma 2 dell'art. 10 della legge regionale n. 25/1995 e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche: a) le parole: «le aree stesse sono incluse» sono sostituite dalle seguenti: «e nel caso di realizzazione di superfici accessorie direttamente collegate e fruibili dall'unita' immobiliare, le aree e le superfici stesse sono incluse»; b) al secondo periodo, dopo le parole: «A tali aree» sono inserite le seguenti: «e superfici».