Art. 43 
 
Modifiche all'art. 10 della legge regionale  7  aprile  1995,  n.  25
  (Disposizioni  in  materia  di  determinazione  del  contributo  di
  concessione edilizia). 
 
  1. Il comma 1 dell'art. 10  della  legge  regionale  n.  25/1995  e
successive modificazioni e integrazioni, e' sostituito dal seguente: 
  «1.  Il   parametro   dimensionale   cui   fare   riferimento   per
l'applicazione del contributo  di  costruzione  e'  costituito  dalla
superficie utile (SU), come definita nel  Regolamento  Edilizio  Tipo
(RET) e nei provvedimenti emanati in sua attuazione.». 
  2. Al comma 2 dell'art. 10  della  legge  regionale  n.  25/1995  e
successive modificazioni e integrazioni, sono apportate  le  seguenti
modifiche: 
    a) le parole: «le aree stesse sono incluse» sono sostituite dalle
seguenti: «e  nel  caso  di  realizzazione  di  superfici  accessorie
direttamente collegate e fruibili dall'unita' immobiliare, le aree  e
le superfici stesse sono incluse»; 
    b) al secondo  periodo,  dopo  le  parole:  «A  tali  aree»  sono
inserite le seguenti: «e superfici».