Art. 46 
 
Modifica all'art. 6 della legge regionale 6 giugno 2014, n. 13 (Testo
  unico della normativa regionale in materia di paesaggio). 
 
  1. Alla lettera f) del comma 1 dell'art. 6 della legge regionale n.
13/2014 e successive modificazioni e integrazioni, le parole:  «e  la
sostituzione edilizia delle costruzioni  esistenti»  sono  sostituite
dalle  seguenti:  «,  con  esclusione  di   quelle   consistenti   in
ampliamenti all'esterno della sagoma fino al 20 per cento».