Art. 46 Modifica all'art. 6 della legge regionale 6 giugno 2014, n. 13 (Testo unico della normativa regionale in materia di paesaggio). 1. Alla lettera f) del comma 1 dell'art. 6 della legge regionale n. 13/2014 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «e la sostituzione edilizia delle costruzioni esistenti» sono sostituite dalle seguenti: «, con esclusione di quelle consistenti in ampliamenti all'esterno della sagoma fino al 20 per cento».