Art. 47 
 
                  Disposizioni finali e transitorie 
 
  1. I Piani Urbanistici Comunali (PUC) adottati successivamente alla
data di entrata in vigore della presente legge: 
    a) definiscono la disciplina  degli  interventi  assentibili  sul
patrimonio edilizio esistente e quelli di nuova costruzione assumendo
a riferimento le disposizioni di cui al decreto del Presidente  della
Repubblica n. 380/2001 e successive modificazioni  e  integrazioni  e
della legge regionale  n.  16/2008  come  modificata  dalla  presente
legge; 
    b)  attribuiscono  agli  ambiti  e  ai   distretti   gli   indici
edificatori e gli altri parametri urbanistico-edilizi in  conformita'
alle definizioni contenute nel Regolamento  Edilizio  Tipo  nazionale
(RET), come recepito dalla Regione e nel  titolo  I  della  parte  II
della legge regionale  n.  16/2008  come  modificata  dalla  presente
legge. 
  2. I procedimenti edilizi e sanzionatori  in  corso  alla  data  di
entrata in vigore della presente legge sono definiti sulla base della
legislazione vigente al momento della  presentazione  della  relativa
istanza.