Art. 47 Disposizioni finali e transitorie 1. I Piani Urbanistici Comunali (PUC) adottati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge: a) definiscono la disciplina degli interventi assentibili sul patrimonio edilizio esistente e quelli di nuova costruzione assumendo a riferimento le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001 e successive modificazioni e integrazioni e della legge regionale n. 16/2008 come modificata dalla presente legge; b) attribuiscono agli ambiti e ai distretti gli indici edificatori e gli altri parametri urbanistico-edilizi in conformita' alle definizioni contenute nel Regolamento Edilizio Tipo nazionale (RET), come recepito dalla Regione e nel titolo I della parte II della legge regionale n. 16/2008 come modificata dalla presente legge. 2. I procedimenti edilizi e sanzionatori in corso alla data di entrata in vigore della presente legge sono definiti sulla base della legislazione vigente al momento della presentazione della relativa istanza.