Art. 9 
 
             Inserimento degli articoli 13-bis e 13-ter 
                  della legge regionale n. 16/2008 
 
  1. Dopo l'art. 13 della legge regionale  n.  16/2008  e  successive
modificazioni e integrazioni, sono inseriti i seguenti: 
  «Art. 13-bis (Disciplina dei mutamenti di destinazione d'uso  senza
opere). - 1. I mutamenti di destinazione d'uso di cui all'art. 13 non
comportanti  opere  edilizie  sono  soggetti   a   presentazione   di
segnalazione  certificata  di  inizio  attivita'  (SCIA)   ai   sensi
dell'art. 19 della legge 7  agosto  1990,  n.  241  (Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi) e successive modificazioni e integrazioni. 
  Art.  13-ter  (Interventi  di  manutenzione  e   conservazione   di
infrastrutture viarie). - 1. Costituiscono interventi di manutenzione
ordinaria delle  infrastrutture  viarie  le  opere  di  mantenimento,
riparazione,  ripristino,   parziale   rinnovamento   e   adeguamento
necessarie a conservare in efficienza il sistema stradale  e  le  sue
pertinenze, impianti, attrezzature e servizi e che non ne  comportino
modificazioni delle caratteristiche dimensionali e strutturali. 
  2. Costituiscono interventi  di  manutenzione  straordinaria  delle
infrastrutture viarie gli interventi eccedenti quelli di manutenzione
ordinaria di cui al comma 1 volti a  garantire  la  protezione  e  la
funzionalita'  delle  infrastrutture  e  delle  relative  pertinenze,
impianti,  attrezzature  e  servizi  e  che  richiedono  un   insieme
sistematico  di  opere  anche  di  natura  strutturale  purche'   non
comportanti modifiche delle caratteristiche funzionali. 
  3. Costituiscono interventi di restauro e risanamento  conservativo
delle  infrastrutture  viarie  gli  interventi  eccedenti  quelli  di
manutenzione  straordinaria  volti  al   consolidamento   statico   e
all'adeguamento funzionale  delle  infrastrutture  e  delle  relative
pertinenze, impianti, attrezzature e  servizi,  attraverso  opere  di
natura   strutturale   che   ne   prevedono    modificazioni    delle
caratteristiche  e   delle   dimensioni   purche'   non   concretanti
realizzazione di nuovi tratti viari.».