Art. 9 Inserimento degli articoli 13-bis e 13-ter della legge regionale n. 16/2008 1. Dopo l'art. 13 della legge regionale n. 16/2008 e successive modificazioni e integrazioni, sono inseriti i seguenti: «Art. 13-bis (Disciplina dei mutamenti di destinazione d'uso senza opere). - 1. I mutamenti di destinazione d'uso di cui all'art. 13 non comportanti opere edilizie sono soggetti a presentazione di segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA) ai sensi dell'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modificazioni e integrazioni. Art. 13-ter (Interventi di manutenzione e conservazione di infrastrutture viarie). - 1. Costituiscono interventi di manutenzione ordinaria delle infrastrutture viarie le opere di mantenimento, riparazione, ripristino, parziale rinnovamento e adeguamento necessarie a conservare in efficienza il sistema stradale e le sue pertinenze, impianti, attrezzature e servizi e che non ne comportino modificazioni delle caratteristiche dimensionali e strutturali. 2. Costituiscono interventi di manutenzione straordinaria delle infrastrutture viarie gli interventi eccedenti quelli di manutenzione ordinaria di cui al comma 1 volti a garantire la protezione e la funzionalita' delle infrastrutture e delle relative pertinenze, impianti, attrezzature e servizi e che richiedono un insieme sistematico di opere anche di natura strutturale purche' non comportanti modifiche delle caratteristiche funzionali. 3. Costituiscono interventi di restauro e risanamento conservativo delle infrastrutture viarie gli interventi eccedenti quelli di manutenzione straordinaria volti al consolidamento statico e all'adeguamento funzionale delle infrastrutture e delle relative pertinenze, impianti, attrezzature e servizi, attraverso opere di natura strutturale che ne prevedono modificazioni delle caratteristiche e delle dimensioni purche' non concretanti realizzazione di nuovi tratti viari.».