Art. 10 Ospitalita' in soluzioni ricettive innovative 1. Al fine di favorire lo sviluppo e la modernizzazione della proposta di ospitalita' turistica, e' consentito individuare soluzioni turistico-ricettive innovative ubicate in aree o strutture differenti da quelle disciplinate dalla presente legge, nel rispetto delle prescrizioni stabilite nel regolamento di attuazione di cui all'articolo 18.