Art. 10 
 
            Ospitalita' in soluzioni ricettive innovative 
 
  1. Al fine di favorire  lo  sviluppo  e  la  modernizzazione  della
proposta  di  ospitalita'  turistica,   e'   consentito   individuare
soluzioni turistico-ricettive innovative ubicate in aree o  strutture
differenti da quelle disciplinate dalla presente legge, nel  rispetto
delle prescrizioni stabilite nel regolamento  di  attuazione  di  cui
all'articolo 18.