Art. 11 Servizi di ospitalita' turistica 1. Nelle strutture ricettive extralberghiere di cui all'articolo 2, comma 1 sono assicurati, durante la permanenza dell'ospite, e comunque ad ogni cambio di ospite, i seguenti servizi di base: a) pulizia delle camere o degli appartamenti; b) fornitura e cambio della biancheria da letto e da bagno; c) fornitura senza limiti di consumo di energia elettrica, acqua, gas e riscaldamento, nei periodi di accensione dipendenti dalla classificazione climatica dei singoli comuni; d) assistenza, manutenzione e riparazioni nelle camere o negli appartamenti; e) ricevimento degli ospiti con o senza accesso informatizzato.