Art. 11 
 
                  Servizi di ospitalita' turistica 
 
  1. Nelle strutture ricettive extralberghiere di cui all'articolo 2,
comma  1  sono  assicurati,  durante  la  permanenza  dell'ospite,  e
comunque ad ogni cambio di ospite, i seguenti servizi di base: 
    a) pulizia delle camere o degli appartamenti; 
    b) fornitura e cambio della biancheria da letto e da bagno; 
    c) fornitura senza limiti di consumo di energia elettrica, acqua,
gas e riscaldamento,  nei  periodi  di  accensione  dipendenti  dalla
classificazione climatica dei singoli comuni; 
    d) assistenza, manutenzione e riparazioni nelle  camere  o  negli
appartamenti; 
    e) ricevimento degli ospiti con o senza accesso informatizzato.