Art. 12 Locali accessori e complementari 1. Le strutture ricettive extralberghiere di cui all'articolo 2, comma 1 possono offrire locali pertinenziali o spazi accessori al soggiorno degli ospiti, senza la fornitura di servizi dedicati e di personale di servizio tipici delle attivita' alberghiere, a condizione che la relativa gestione sia condotta in forma complementare all'ospitalita' e non rappresenti un cespite autonomo di ricavo. 2. L'offerta dei locali pertinenziali e degli spazi accessori di cui al comma 1 comporta la gestione imprenditoriale della struttura ricettiva extralberghiera, indipendentemente dalla relativa capacita' ricettiva.