Art. 12 
 
                  Locali accessori e complementari 
 
  1. Le strutture ricettive extralberghiere di  cui  all'articolo  2,
comma 1 possono offrire locali pertinenziali  o  spazi  accessori  al
soggiorno degli ospiti, senza la fornitura di servizi dedicati  e  di
personale  di  servizio  tipici  delle   attivita'   alberghiere,   a
condizione  che  la  relativa  gestione   sia   condotta   in   forma
complementare all'ospitalita' e non rappresenti un  cespite  autonomo
di ricavo. 
  2. L'offerta dei locali pertinenziali e degli  spazi  accessori  di
cui al comma 1 comporta la gestione imprenditoriale  della  struttura
ricettiva extralberghiera, indipendentemente dalla relativa capacita'
ricettiva.