Art. 13 
 
                      Denominazioni aggiuntive 
 
  1. Le strutture ricettive extralberghiere di  cui  all'articolo  2,
comma 1 possono utilizzare la denominazione aggiuntiva di  «residenza
d'epoca», se soddisfano cumulativamente le seguenti condizioni: 
    a) sono ubicate in complessi immobiliari  di  particolare  pregio
storico  e  architettonico,  assoggettati  ai  vincoli  previsti  dal
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali
e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002,
n. 137); 
    b) sono dotate di  mobili  e  arredi  d'epoca  o  di  particolare
livello artistico. 
  2. Le strutture ricettive extralberghiere di  cui  all'articolo  2,
comma 1 possono utilizzare  la  denominazione  aggiuntiva  di  «posto
tappa» se sono situate lungo un itinerario,  riconosciuto  come  tale
dalla Regione ai sensi della legge regionale 18 febbraio 2010, n.  12
(Recupero  e  valorizzazione  del  patrimonio   escursionistico   del
Piemonte) e del relativo regolamento di attuazione, ubicate anche  in
localita' servite da strade aperte al  pubblico  transito  veicolare,
con offerta di peculiari servizi turistici definiti  dal  regolamento
di attuazione di cui all'articolo 18.