Art. 14 
 
           Avvio dell'attivita' ricettiva extralberghiera 
 
  1. Chiunque intende gestire una struttura ricettiva extralberghiera
di cui  all'articolo  2,  comma  1,  ad  esclusione  delle  locazioni
turistiche di cui all'articolo 5, presenta, ai sensi dell'articolo 19
della legge 7 agosto 1990,  n.  241  (Nuove  norme  sul  procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai  documenti  amministrativi)
una segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA), in modalita'
telematica, allo sportello unico per le attivita'  produttive  (SUAP)
del comune sul cui territorio insistono  le  strutture  da  destinare
all'attivita'. 
  2. La SCIA e' presentata su apposita modulistica  resa  disponibile
dal SUAP  e  predisposta  dalla  struttura  regionale  competente  in
materia di turismo. 
  3. L'esercizio dell'attivita' di cui al comma 1 e'  subordinato  al
possesso: 
    a)  dei  requisiti  soggettivi  di  cui  al   r.d.   773/1931   e
all'articolo 67 del decreto legislativo  6  settembre  2011,  n.  159
(Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione,  nonche'
nuove disposizioni in materia di documentazione  antimafia,  a  norma
degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136); 
    b) dei requisiti previsti in materia di  prevenzione  incendi  ai
sensi  del  decreto  del  Ministro   dell'interno   9   aprile   1994
(Approvazione della regola tecnica  di  prevenzione  incendi  per  la
costruzione    e    l'esercizio     delle     attivita'     ricettive
turistico-alberghiere) e del decreto del Presidente della  Repubblica
1° agosto 2011, n. 151  (Regolamento  recante  semplificazione  della
disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli  incendi,
a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30  luglio
2010, n. 122); 
    c) dei requisiti tecnico-edilizi  ed  igienico-sanitari  previsti
dalla normativa vigente. 
  4. Il SUAP, ricevuta la SCIA, la trasmette in via telematica: 
    a)  all'azienda   sanitaria   locale   (ASL),   per   l'esercizio
dell'attivita' di vigilanza; 
    b) alla Citta' metropolitana di Torino, alla provincia e  all'ATL
competenti per territorio, a fini informativi. 
  5. I soggetti di cui al comma 1 sono  tenuti  ad  esporre  in  modo
visibile, all'interno della struttura, copia della SCIA. 
  6. Ogni variazione relativa a  stati,  fatti  e  qualita'  indicati
nella SCIA di cui al comma 1  e'  segnalata,  entro  i  dieci  giorni
successivi al suo verificarsi, al  SUAP  territorialmente  competente
che procede ai sensi del comma 4. 
  7. I soggetti di cui al comma 1 ottemperano, inoltre,  ai  seguenti
adempimenti: 
    a) comunicazione giornaliera degli ospiti ai sensi  dell'articolo
109 del r.d. 773/1931 e  del  decreto  del  Ministro  dell'interno  7
gennaio 2013; 
    b)  trasmissione  mensile  dei  dati  sul  movimento  dei  flussi
turistici secondo quanto stabilito  dall'articolo  5-bis  della  l.r.
12/1987 e nel rispetto del d.lgs. 322/1989; 
    c) comunicazione annuale delle caratteristiche e dei  prezzi  che
l'operatore intende praticare nell'anno successivo e loro esposizione
al pubblico ai sensi della legge regionale 23 febbraio  1995,  n.  22
(Norme sulla pubblicita' dei prezzi  e  delle  caratteristiche  degli
alberghi e delle altre strutture turistico-ricettive). In difetto  di
comunicazione  si  intendono  confermati  i  prezzi  massimi   e   le
caratteristiche funzionali dell'anno precedente; 
    d) stipula di un'apposita polizza assicurativa  per  i  rischi  o
danni derivanti dalla  responsabilita'  civile  verso  le  cose,  gli
ospiti  e  i  terzi,  commisurata  alla  capacita'  ricettiva   della
struttura e con estensione  ad  eventuali  locali  interni,  ad  aree
esterne, nonche' ad impianti pertinenziali.