Art. 14 Avvio dell'attivita' ricettiva extralberghiera 1. Chiunque intende gestire una struttura ricettiva extralberghiera di cui all'articolo 2, comma 1, ad esclusione delle locazioni turistiche di cui all'articolo 5, presenta, ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) una segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA), in modalita' telematica, allo sportello unico per le attivita' produttive (SUAP) del comune sul cui territorio insistono le strutture da destinare all'attivita'. 2. La SCIA e' presentata su apposita modulistica resa disponibile dal SUAP e predisposta dalla struttura regionale competente in materia di turismo. 3. L'esercizio dell'attivita' di cui al comma 1 e' subordinato al possesso: a) dei requisiti soggettivi di cui al r.d. 773/1931 e all'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136); b) dei requisiti previsti in materia di prevenzione incendi ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle attivita' ricettive turistico-alberghiere) e del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151 (Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122); c) dei requisiti tecnico-edilizi ed igienico-sanitari previsti dalla normativa vigente. 4. Il SUAP, ricevuta la SCIA, la trasmette in via telematica: a) all'azienda sanitaria locale (ASL), per l'esercizio dell'attivita' di vigilanza; b) alla Citta' metropolitana di Torino, alla provincia e all'ATL competenti per territorio, a fini informativi. 5. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti ad esporre in modo visibile, all'interno della struttura, copia della SCIA. 6. Ogni variazione relativa a stati, fatti e qualita' indicati nella SCIA di cui al comma 1 e' segnalata, entro i dieci giorni successivi al suo verificarsi, al SUAP territorialmente competente che procede ai sensi del comma 4. 7. I soggetti di cui al comma 1 ottemperano, inoltre, ai seguenti adempimenti: a) comunicazione giornaliera degli ospiti ai sensi dell'articolo 109 del r.d. 773/1931 e del decreto del Ministro dell'interno 7 gennaio 2013; b) trasmissione mensile dei dati sul movimento dei flussi turistici secondo quanto stabilito dall'articolo 5-bis della l.r. 12/1987 e nel rispetto del d.lgs. 322/1989; c) comunicazione annuale delle caratteristiche e dei prezzi che l'operatore intende praticare nell'anno successivo e loro esposizione al pubblico ai sensi della legge regionale 23 febbraio 1995, n. 22 (Norme sulla pubblicita' dei prezzi e delle caratteristiche degli alberghi e delle altre strutture turistico-ricettive). In difetto di comunicazione si intendono confermati i prezzi massimi e le caratteristiche funzionali dell'anno precedente; d) stipula di un'apposita polizza assicurativa per i rischi o danni derivanti dalla responsabilita' civile verso le cose, gli ospiti e i terzi, commisurata alla capacita' ricettiva della struttura e con estensione ad eventuali locali interni, ad aree esterne, nonche' ad impianti pertinenziali.