Art. 15 Sospensione e cessazione dell'attivita' ricettiva extralberghiera 1. L'esercizio dell'attivita' ricettiva extralberghiera, ovvero della locazione turistica di cui all'articolo 5, svolto in assenza della SCIA o del modello informativo, comporta, oltre alle sanzioni di cui all'articolo 21, commi 1 e 4, la cessazione dell'attivita' o della locazione turistica. 2. In caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti che legittimano l'esercizio dell'attivita', si applica l'articolo 19 della legge 241/1990. 3. Entro cinque giorni dall'adozione dei provvedimenti di cui ai commi 1 e 2, il comune informa la Citta' metropolitana di Torino, la provincia, l'ASL e l'ATL territorialmente competenti. 4. La sospensione temporanea o la cessazione volontaria dell'attivita' sono soggette a comunicazione secondo le modalita' ed i termini di cui all'articolo 14, comma 6. 5. Il periodo di sospensione temporanea dell'attivita' non puo' essere superiore a centottanta giorni, prorogabili, da parte del comune, di ulteriori centottanta giorni. Superato tale periodo l'attivita' si intende cessata. 6. Il periodo di sospensione di cui al comma 5, comprensivo della proroga, puo' essere usufruito nell'arco temporale di un quinquennio, ciclicamente rinnovabile.