Art. 15 
 
  Sospensione e cessazione dell'attivita' ricettiva extralberghiera 
 
  1. L'esercizio  dell'attivita'  ricettiva  extralberghiera,  ovvero
della locazione turistica di cui all'articolo 5,  svolto  in  assenza
della SCIA o del modello informativo, comporta, oltre  alle  sanzioni
di cui all'articolo 21, commi 1 e 4, la cessazione  dell'attivita'  o
della locazione turistica. 
  2. In caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti che
legittimano l'esercizio  dell'attivita',  si  applica  l'articolo  19
della legge 241/1990. 
  3. Entro cinque giorni dall'adozione dei provvedimenti  di  cui  ai
commi 1 e 2, il comune informa la Citta' metropolitana di Torino,  la
provincia, l'ASL e l'ATL territorialmente competenti. 
  4.  La  sospensione   temporanea   o   la   cessazione   volontaria
dell'attivita' sono soggette a comunicazione secondo le modalita'  ed
i termini di cui all'articolo 14, comma 6. 
  5. Il periodo di sospensione  temporanea  dell'attivita'  non  puo'
essere superiore a centottanta  giorni,  prorogabili,  da  parte  del
comune,  di  ulteriori  centottanta  giorni.  Superato  tale  periodo
l'attivita' si intende cessata. 
  6. Il periodo di sospensione di cui al comma 5,  comprensivo  della
proroga, puo' essere usufruito nell'arco temporale di un quinquennio,
ciclicamente rinnovabile.