Art. 16 
 
Riserva di  denominazione,  classificazione  e  loghi  identificativi
              delle strutture ricettive extralberghiere 
 
  1. Le strutture ricettive extralberghiere di  cui  all'articolo  2,
comma 1 sono  classificate  sulla  base  degli  standard  qualitativi
riferiti ai seguenti parametri: 
    a) contesto ambientale; 
    b) dotazione strutturale; 
    c) requisiti di professionalita'; 
    d) servizi complementari offerti. 
  2. Le strutture ricettive extralberghiere di  cui  all'articolo  2,
comma 1 si dotano del  marchio  grafico  o  logo  che  identifica  la
struttura medesima e le attivita' in essa esercitate ai  sensi  della
presente legge. 
  3. La Giunta regionale, con il regolamento  di  attuazione  di  cui
all'articolo 18, disciplina le modalita' di classificazione,  nonche'
l'uso del marchio grafico o logo identificativo di cui al comma 2. 
  4. Le modifiche che comportano il cambio di  classificazione  della
struttura extralberghiera sono soggette alle procedure amministrative
di cui all'articolo 14, comma 6. 
  5. I titolari o i gestori delle strutture ricettive extralberghiere
di cui all'articolo 2, comma 1 sono tenuti a: 
    a) esporre in  modo  visibile  all'esterno  e  all'interno  della
struttura il marchio grafico o logo  identificativo  che  riporta  la
classe assegnata, realizzato in conformita' del modello stabilito dal
regolamento di attuazione di cui all'articolo 18; 
    b) osservare gli obblighi derivanti dalle disposizioni in materia
di concessione ed uso del marchio grafico o logo identificativo. 
  6. E' fatto divieto ai titolari o ai gestori di  utilizzare,  nella
ragione o denominazione sociale, nell'insegna e in qualsiasi forma di
comunicazione al pubblico, anche telematica,  denominazioni  e  loghi
identificativi differenti  da  quelli  previsti  dal  regolamento  di
attuazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera e)  o  idonei  ad
indurre   confusione   sulla    legittimazione    allo    svolgimento
dell'attivita' ricettiva. 
  7. Le disposizioni del presente  articolo  non  si  applicano  alle
locazioni turistiche di cui all'articolo 5.