Art. 16 Riserva di denominazione, classificazione e loghi identificativi delle strutture ricettive extralberghiere 1. Le strutture ricettive extralberghiere di cui all'articolo 2, comma 1 sono classificate sulla base degli standard qualitativi riferiti ai seguenti parametri: a) contesto ambientale; b) dotazione strutturale; c) requisiti di professionalita'; d) servizi complementari offerti. 2. Le strutture ricettive extralberghiere di cui all'articolo 2, comma 1 si dotano del marchio grafico o logo che identifica la struttura medesima e le attivita' in essa esercitate ai sensi della presente legge. 3. La Giunta regionale, con il regolamento di attuazione di cui all'articolo 18, disciplina le modalita' di classificazione, nonche' l'uso del marchio grafico o logo identificativo di cui al comma 2. 4. Le modifiche che comportano il cambio di classificazione della struttura extralberghiera sono soggette alle procedure amministrative di cui all'articolo 14, comma 6. 5. I titolari o i gestori delle strutture ricettive extralberghiere di cui all'articolo 2, comma 1 sono tenuti a: a) esporre in modo visibile all'esterno e all'interno della struttura il marchio grafico o logo identificativo che riporta la classe assegnata, realizzato in conformita' del modello stabilito dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 18; b) osservare gli obblighi derivanti dalle disposizioni in materia di concessione ed uso del marchio grafico o logo identificativo. 6. E' fatto divieto ai titolari o ai gestori di utilizzare, nella ragione o denominazione sociale, nell'insegna e in qualsiasi forma di comunicazione al pubblico, anche telematica, denominazioni e loghi identificativi differenti da quelli previsti dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera e) o idonei ad indurre confusione sulla legittimazione allo svolgimento dell'attivita' ricettiva. 7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle locazioni turistiche di cui all'articolo 5.