Art. 17 Requisiti tecnici ed igienico-sanitari 1. Con il regolamento di attuazione di cui all'articolo 18 sono definiti i requisiti tecnici ed igienico-sanitari delle camere, degli appartamenti e degli altri locali destinati all'esercizio turistico extralberghiero, ad eccezione della fattispecie di cui all'articolo 5, alla quale si applicano le disposizioni vigenti in materia tecnico-edilizia ed igienico-sanitaria per le civili abitazioni.