Art. 17 
 
               Requisiti tecnici ed igienico-sanitari 
 
  1. Con il regolamento di attuazione di  cui  all'articolo  18  sono
definiti i requisiti tecnici ed igienico-sanitari delle camere, degli
appartamenti e degli altri locali destinati  all'esercizio  turistico
extralberghiero, ad eccezione della fattispecie di  cui  all'articolo
5, alla  quale  si  applicano  le  disposizioni  vigenti  in  materia
tecnico-edilizia ed igienico-sanitaria per le civili abitazioni.