Art. 18 Regolamento di attuazione 1. La Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 27 dello Statuto, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, approva, acquisito il parere della commissione consiliare competente, un regolamento che definisce: a) la destinazione urbanistica degli immobili nel rispetto degli strumenti urbanistici di pianificazione territoriale locale; b) i criteri e le modalita' per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente, ivi comprese case cantoniere, stazioni ferroviarie, fortificazioni o ulteriori immobili ed edifici di appartenenza pubblica non utilizzati o non utilizzabili a scopi istituzionali, nonche' per gli eventuali ampliamenti strutturali e le relative deroghe, tenendo conto delle caratteristiche di pregio storico ed architettonico dell'immobile; c) i requisiti tecnico-edilizi, igienico-sanitari, di sicurezza e di accessibilita' dei locali, nonche' delle piscine e di eventuali attivita' complementari o servizi connessi, tenuto conto della disciplina statale e regionale e dei regolamenti igienico-edilizi comunali vigenti in materia; d) gli standard qualitativi minimi ai fini della classificazione delle strutture extralberghiere sulla base dei parametri di cui all'articolo 16, comma 1; e) la creazione e le modalita' di concessione ed uso del marchio grafico o logo identificativo di cui all'articolo 16, tenuto conto della tipologia ricettiva; f) i requisiti e le modalita' di esercizio delle attivita' ricettive extralberghiere, tenuto conto del carattere imprenditoriale o non imprenditoriale delle medesime; g) il periodo di apertura delle attivita' ricettive extralberghiere, tenuto conto della possibilita' che vengano esercitate con apertura annuale, stagionale o con altre modalita', in relazione al loro carattere imprenditoriale o non imprenditoriale; h) i contenuti e le modalita' di invio dei modelli informativi di cui all'articolo 5, comma 5, lettera a), nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di raccolta dei dati sul movimento dei flussi turistici; i) le modalita' di erogazione dei servizi di ospitalita' turistica di cui all'articolo 11, tenuto conto delle diverse tipologie e attivita' ricettive extralberghiere; l) le caratteristiche dei servizi turistici offerti dalle strutture ricettive extralberghiere che si avvalgono della denominazione aggiuntiva di «posto tappa» ai sensi dell'articolo 13, comma 2, e le loro modalita' di identificazione e di comunicazione al pubblico, tenuto conto delle peculiarita' di ciascuna struttura ricettiva; m) i contenuti minimi della convenzione, di cui all'articolo 7, comma 2, necessaria per ospitare i dipendenti e i familiari di aziende o enti diversi dai soggetti privati, dagli enti pubblici, dalle associazioni senza scopo di lucro e dagli enti o aziende che, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, gestiscono le case per ferie; n) le caratteristiche dei contesti ambientali di valore naturalistico e paesaggistico al cui interno sono ammesse le residenze di campagna; o) le caratteristiche tecniche ed operative delle soluzioni turistico-ricettive innovative ubicate in aree o strutture differenti da quelle previste all'articolo 2, nel rispetto della vigente normativa urbanistica e paesaggistico-ambientale.