Art. 18 
 
                      Regolamento di attuazione 
 
  1. La Giunta regionale, ai sensi dell'articolo  27  dello  Statuto,
entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge,
approva, acquisito il parere della commissione consiliare competente,
un regolamento che definisce: 
    a) la destinazione urbanistica degli immobili nel rispetto  degli
strumenti urbanistici di pianificazione territoriale locale; 
    b) i criteri e le modalita' per gli interventi  di  recupero  del
patrimonio edilizio esistente, ivi comprese case cantoniere, stazioni
ferroviarie,  fortificazioni  o  ulteriori  immobili  ed  edifici  di
appartenenza pubblica non  utilizzati  o  non  utilizzabili  a  scopi
istituzionali, nonche' per gli eventuali ampliamenti strutturali e le
relative deroghe,  tenendo  conto  delle  caratteristiche  di  pregio
storico ed architettonico dell'immobile; 
    c) i requisiti tecnico-edilizi, igienico-sanitari, di sicurezza e
di accessibilita' dei locali, nonche' delle piscine  e  di  eventuali
attivita'  complementari  o  servizi  connessi,  tenuto  conto  della
disciplina statale e regionale  e  dei  regolamenti  igienico-edilizi
comunali vigenti in materia; 
    d) gli standard qualitativi minimi ai fini della  classificazione
delle strutture extralberghiere  sulla  base  dei  parametri  di  cui
all'articolo 16, comma 1; 
    e) la creazione e le modalita' di concessione ed uso del  marchio
grafico o logo identificativo di cui all'articolo  16,  tenuto  conto
della tipologia ricettiva; 
    f) i requisiti  e  le  modalita'  di  esercizio  delle  attivita'
ricettive extralberghiere, tenuto conto del carattere imprenditoriale
o non imprenditoriale delle medesime; 
    g)   il   periodo   di   apertura   delle   attivita'   ricettive
extralberghiere,  tenuto  conto  della   possibilita'   che   vengano
esercitate con apertura annuale, stagionale o con altre modalita', in
relazione al loro carattere imprenditoriale o non imprenditoriale; 
    h) i contenuti e le modalita' di invio dei modelli informativi di
cui  all'articolo  5,  comma  5,  lettera  a),  nel  rispetto   delle
disposizioni vigenti in materia di raccolta dei  dati  sul  movimento
dei flussi turistici; 
    i)  le  modalita'  di  erogazione  dei  servizi  di   ospitalita'
turistica  di  cui  all'articolo  11,  tenuto  conto  delle   diverse
tipologie e attivita' ricettive extralberghiere; 
    l)  le  caratteristiche  dei  servizi  turistici  offerti   dalle
strutture  ricettive   extralberghiere   che   si   avvalgono   della
denominazione aggiuntiva di «posto tappa» ai sensi dell'articolo  13,
comma 2, e le loro modalita' di identificazione e di comunicazione al
pubblico, tenuto  conto  delle  peculiarita'  di  ciascuna  struttura
ricettiva; 
    m) i contenuti minimi della convenzione, di cui  all'articolo  7,
comma 2, necessaria per  ospitare  i  dipendenti  e  i  familiari  di
aziende o enti diversi dai soggetti  privati,  dagli  enti  pubblici,
dalle associazioni senza scopo di lucro e dagli enti o  aziende  che,
ai sensi dell'articolo 7, comma 1, gestiscono le case per ferie; 
    n)  le  caratteristiche  dei  contesti   ambientali   di   valore
naturalistico  e  paesaggistico  al  cui  interno  sono  ammesse   le
residenze di campagna; 
    o) le  caratteristiche  tecniche  ed  operative  delle  soluzioni
turistico-ricettive innovative ubicate in aree o strutture differenti
da  quelle  previste  all'articolo  2,  nel  rispetto  della  vigente
normativa urbanistica e paesaggistico-ambientale.