Art. 19 Azioni per il sostegno finanziario e lo sviluppo dell'offerta extralberghiera 1. La Giunta regionale, nell'ambito degli strumenti di programmazione adottati in base alla normativa comunitaria, nazionale e regionale, realizza azioni di sostegno, sviluppo e promozione dell'offerta turistica del comparto ricettivo extralberghiero.