Art. 19 
 
Azioni  per  il  sostegno  finanziario  e  lo  sviluppo  dell'offerta
                           extralberghiera 
 
  1.  La   Giunta   regionale,   nell'ambito   degli   strumenti   di
programmazione adottati in base alla normativa comunitaria, nazionale
e regionale, realizza  azioni  di  sostegno,  sviluppo  e  promozione
dell'offerta turistica del comparto ricettivo extralberghiero.