Art. 20 Funzioni di vigilanza e controllo 1. Ferme restando le competenze dell'autorita' di pubblica sicurezza, i comuni, anche in forma associata e gli altri soggetti competenti esercitano le funzioni di vigilanza e di controllo sull'osservanza delle disposizioni della presente legge e del regolamento di attuazione di cui all'articolo 18. 2. Al fine di rendere piu' efficace l'attivita' di vigilanza e di controllo, i comuni esercitano le attivita' di cui al comma 1 preferibilmente in forma coordinata con gli altri soggetti competenti ed entro il 31 gennaio, con cadenza biennale, trasmettono alla struttura regionale competente in materia di turismo una relazione sull'attivita' di vigilanza e di controllo esercitata nel biennio precedente.