Art. 20 
 
                  Funzioni di vigilanza e controllo 
 
  1.  Ferme  restando  le  competenze  dell'autorita'   di   pubblica
sicurezza, i comuni, anche in forma associata e  gli  altri  soggetti
competenti  esercitano  le  funzioni  di  vigilanza  e  di  controllo
sull'osservanza  delle  disposizioni  della  presente  legge  e   del
regolamento di attuazione di cui all'articolo 18. 
  2. Al fine di rendere piu' efficace l'attivita' di vigilanza  e  di
controllo, i comuni  esercitano  le  attivita'  di  cui  al  comma  1
preferibilmente in forma coordinata con gli altri soggetti competenti
ed entro il  31  gennaio,  con  cadenza  biennale,  trasmettono  alla
struttura regionale competente in materia di  turismo  una  relazione
sull'attivita' di vigilanza e di  controllo  esercitata  nel  biennio
precedente.