Art. 21 
 
                              Sanzioni 
 
  1. Il privato che contravviene all'obbligo di cui  all'articolo  5,
comma  5,  lettera  a)  e'  soggetto  al  pagamento  della   sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 3.000,00. 
  2. Il privato che contravviene all'obbligo di cui  all'articolo  5,
comma  5,  lettera  c)  e'  soggetto  al  pagamento  della   sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 150,00 a euro 450,00. 
  3. Il privato che contravviene all'obbligo di cui  all'articolo  5,
comma  5,  lettera  e)  e'  soggetto  al  pagamento  della   sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 1.500,00. 
  4. Chiunque contravviene agli  obblighi  di  cui  all'articolo  14,
comma 1  e'  soggetto  al  pagamento  della  sanzione  amministrativa
pecuniaria da euro 2.000,00 a euro 6.000,00. 
  5. Chiunque contravviene agli  obblighi  di  cui  all'articolo  14,
commi 5 e 6, all'articolo 15, comma 4, e all'articolo  16,  comma  5,
lettera a) e' soggetto al  pagamento  della  sanzione  amministrativa
pecuniaria da euro 250,00 a euro 1.000,00. 
  6. Chiunque attribuisce al proprio  esercizio  una  classificazione
diversa da quella assegnata ai sensi dell'articolo 16 e' soggetto  al
pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a
euro 2.500,00. 
  7.  E'  soggetto  al  pagamento   della   sanzione   amministrativa
pecuniaria da euro 1.500,00 a euro 3.000,00 chiunque: 
    a) contravviene all'obbligo di  cui  all'articolo  14,  comma  7,
lettera d); 
    b) gestisce una struttura ricettiva extralberghiera in violazione
delle disposizioni di cui all'articolo 16, comma 5,  lettera  b),  in
materia di concessione e uso del marchio grafico,  nonche'  di  loghi
identificativi  definiti  dal  regolamento  di  attuazione   di   cui
all'articolo 18; 
    c) contravviene ai divieti di cui all'articolo 16, comma 6; 
  8. Chiunque supera i limiti previsti per la ricettivita' e  per  la
somministrazione di alimenti e bevande  nella  propria  struttura  e'
soggetto al pagamento della  sanzione  amministrativa  pecuniaria  da
euro 250,00 a euro 2.500,00. 
  9. Ogni violazione al regolamento di attuazione di cui all'articolo
18, diversa da quella prevista dal comma 7, lettera b) e' punita  con
la sanzione amministrativa da euro 300,00 ad euro 3.000,00. 
  10. In caso di reiterata violazione delle disposizioni previste dal
presente articolo, il comune o altro soggetto competente procede alla
sospensione o alla cessazione dell'attivita'.