Art. 21 Sanzioni 1. Il privato che contravviene all'obbligo di cui all'articolo 5, comma 5, lettera a) e' soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 3.000,00. 2. Il privato che contravviene all'obbligo di cui all'articolo 5, comma 5, lettera c) e' soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150,00 a euro 450,00. 3. Il privato che contravviene all'obbligo di cui all'articolo 5, comma 5, lettera e) e' soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 1.500,00. 4. Chiunque contravviene agli obblighi di cui all'articolo 14, comma 1 e' soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000,00 a euro 6.000,00. 5. Chiunque contravviene agli obblighi di cui all'articolo 14, commi 5 e 6, all'articolo 15, comma 4, e all'articolo 16, comma 5, lettera a) e' soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250,00 a euro 1.000,00. 6. Chiunque attribuisce al proprio esercizio una classificazione diversa da quella assegnata ai sensi dell'articolo 16 e' soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 2.500,00. 7. E' soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.500,00 a euro 3.000,00 chiunque: a) contravviene all'obbligo di cui all'articolo 14, comma 7, lettera d); b) gestisce una struttura ricettiva extralberghiera in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 16, comma 5, lettera b), in materia di concessione e uso del marchio grafico, nonche' di loghi identificativi definiti dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 18; c) contravviene ai divieti di cui all'articolo 16, comma 6; 8. Chiunque supera i limiti previsti per la ricettivita' e per la somministrazione di alimenti e bevande nella propria struttura e' soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250,00 a euro 2.500,00. 9. Ogni violazione al regolamento di attuazione di cui all'articolo 18, diversa da quella prevista dal comma 7, lettera b) e' punita con la sanzione amministrativa da euro 300,00 ad euro 3.000,00. 10. In caso di reiterata violazione delle disposizioni previste dal presente articolo, il comune o altro soggetto competente procede alla sospensione o alla cessazione dell'attivita'.