Art. 22 
 
                     Applicazione delle sanzioni 
 
  1. L'accertamento, l'irrogazione, la riscossione e l'introito delle
sanzioni amministrative pecuniarie di cui  all'articolo  21  sono  di
competenza del comune, anche in forma associata. 
  2. Per l'accertamento delle violazioni e per  l'applicazione  delle
sanzioni amministrative previste dalla presente legge si applicano  i
principi di cui al capo I  della  legge  24  novembre  1981,  n.  689
(Modifiche al sistema penale). 
  3. Per quanto non previsto dalla presente  legge  si  applicano  le
disposizioni contenute nella legge regionale 28 novembre 1989, n.  72
(Disciplina  dell'applicazione  delle  sanzioni   amministrative   di
competenza regionale) e nella legge regionale 14 gennaio 1997,  n.  7
(Sanzioni amministrative in materia igienico-sanitaria).