Art. 24 Sostituzione dell'articolo 1 della legge regionale 14 luglio 1988, n. 34 1. L'articolo 1 della legge regionale 14 luglio 1988, n. 34 (Modifiche ed integrazioni alle norme igienico-sanitarie delle strutture ricettive alberghiere ed extra alberghiere, L.R. 15 aprile 1985, n. 31) e' sostituito dal seguente: «Art. 1. (Oggetto) - 1. Le norme concernenti i requisiti tecnici ed igienico-sanitari delle camere e degli appartamenti di alberghi, residenze turistico-alberghiere, esercizi di affittacamere, locande, bed and breakfast, aziende agrituristiche, case ed appartamenti vacanze, residence, case per ferie, ostelli e residenze di campagna sono disciplinate dalla presente legge.».