Art. 24 
 
Sostituzione dell'articolo 1 della legge regionale 14 luglio 1988, n.
                                 34 
 
  1. L'articolo 1  della  legge  regionale  14  luglio  1988,  n.  34
(Modifiche  ed  integrazioni  alle  norme  igienico-sanitarie   delle
strutture ricettive alberghiere ed extra alberghiere, L.R. 15  aprile
1985, n. 31) e' sostituito dal seguente: 
    «Art. 1. (Oggetto) - 1. Le norme concernenti i requisiti  tecnici
ed igienico-sanitari delle camere e degli appartamenti  di  alberghi,
residenze turistico-alberghiere, esercizi di affittacamere,  locande,
bed and  breakfast,  aziende  agrituristiche,  case  ed  appartamenti
vacanze, residence, case per ferie, ostelli e residenze  di  campagna
sono disciplinate dalla presente legge.».