Art. 25 Sostituzione dell'articolo 1 della legge regionale 23 febbraio 1995, n. 22 1. L'articolo 1 della legge regionale 23 febbraio 1995, n. 22 (Norme sulla pubblicita' dei prezzi e delle caratteristiche degli alberghi e delle altre strutture turistico-ricettive) e' sostituito dal seguente: «Art. 1. (Oggetto) - 1. La presente legge disciplina la pubblicita' dei prezzi e delle caratteristiche delle aziende alberghiere, delle strutture ricettive extralberghiere, delle aziende agrituristiche, dell'ospitalita' rurale familiare, dei complessi ricettivi all'aria aperta e delle strutture ricettive alpinistiche.».