Art. 25 
 
Sostituzione dell'articolo 1 della legge regionale 23 febbraio  1995,
                                n. 22 
 
  1. L'articolo 1 della legge  regionale  23  febbraio  1995,  n.  22
(Norme sulla pubblicita' dei prezzi  e  delle  caratteristiche  degli
alberghi e delle altre strutture turistico-ricettive)  e'  sostituito
dal seguente: 
    «Art.  1.  (Oggetto)  -  1.  La  presente  legge  disciplina   la
pubblicita'  dei  prezzi  e  delle  caratteristiche   delle   aziende
alberghiere, delle strutture ricettive extralberghiere, delle aziende
agrituristiche,  dell'ospitalita'  rurale  familiare,  dei  complessi
ricettivi all'aria aperta e delle strutture ricettive alpinistiche.».