Art. 26 Disposizioni transitorie 1. Le strutture ricettive gia' in esercizio alla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione di cui all'articolo 18 si adeguano, entro centottanta giorni, alle nuove disposizioni in materia di denominazione, classificazione, marchio grafico e loghi identificativi delle attivita' ricettive extralberghiere mediante compilazione e trasmissione al SUAP, territorialmente competente, della relativa modulistica predisposta dalla struttura regionale competente in materia di turismo. 2. Le strutture ricettive denominate «case per ferie» ed «ostelli per la gioventu'», esistenti alla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione di cui all'articolo 18, conservano i requisiti tecnici ed igienico-sanitari di cui all'articolo 3 della legge regionale 15 aprile 1985, n. 31 (Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere). I successivi interventi di ristrutturazione sono disciplinati dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 18. 3. Le strutture ricettive extralberghiere, ad eccezione di quelle di cui al comma 2, esistenti alla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione di cui all'articolo 18, conservano i requisiti tecnici ed igienico-sanitari di cui alla l.r. 34/1988 . I successivi interventi di ristrutturazione sono disciplinati dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 18. 4. Le strutture ricettive denominate «residence», esistenti alla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione di cui all'articolo 18, conservano la denominazione eventualmente acquisita di «residence» anche se sono collocate a corpo unico in edifici comprendenti un numero di appartamenti inferiore a quello di cui all'articolo 6, comma 5, lettera a). 5. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione di cui all'articolo 18, non trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, comma 2 e 21, commi 1 e 2 della presente legge. 6. Per coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, esercitano l'attivita' di casa per ferie o casa appartamento vacanze destinata a persone in situazione di disagio abitativo continua ad applicarsi la previgente normativa sino all'entrata in vigore di apposite disposizioni in materia di edilizia sociale e vige un esonero dagli obblighi in materia di comunicazione dei flussi turistici.