Art. 26 
 
                      Disposizioni transitorie 
 
  1. Le strutture ricettive gia' in esercizio alla data di entrata in
vigore del regolamento  di  attuazione  di  cui  all'articolo  18  si
adeguano,  entro  centottanta  giorni,  alle  nuove  disposizioni  in
materia di denominazione, classificazione, marchio  grafico  e  loghi
identificativi delle  attivita'  ricettive  extralberghiere  mediante
compilazione e trasmissione  al  SUAP,  territorialmente  competente,
della relativa  modulistica  predisposta  dalla  struttura  regionale
competente in materia di turismo. 
  2. Le strutture ricettive denominate «case per ferie»  ed  «ostelli
per la gioventu'», esistenti alla  data  di  entrata  in  vigore  del
regolamento di  attuazione  di  cui  all'articolo  18,  conservano  i
requisiti tecnici ed igienico-sanitari di cui  all'articolo  3  della
legge regionale 15 aprile 1985, n.  31  (Disciplina  delle  strutture
ricettive    extralberghiere).    I    successivi    interventi    di
ristrutturazione sono disciplinati dal regolamento di  attuazione  di
cui all'articolo 18. 
  3. Le strutture ricettive extralberghiere, ad eccezione  di  quelle
di cui al comma 2, esistenti alla  data  di  entrata  in  vigore  del
regolamento di  attuazione  di  cui  all'articolo  18,  conservano  i
requisiti tecnici ed igienico-sanitari di cui alla l.r. 34/1988  .  I
successivi  interventi  di  ristrutturazione  sono  disciplinati  dal
regolamento di attuazione di cui all'articolo 18. 
  4. Le strutture ricettive denominate  «residence»,  esistenti  alla
data di entrata in  vigore  del  regolamento  di  attuazione  di  cui
all'articolo 18, conservano la denominazione eventualmente  acquisita
di «residence» anche se sono  collocate  a  corpo  unico  in  edifici
comprendenti un numero di appartamenti  inferiore  a  quello  di  cui
all'articolo 6, comma 5, lettera a). 
  5.  Fino  alla  data  di  entrata  in  vigore  del  regolamento  di
attuazione di  cui  all'articolo  18,  non  trovano  applicazione  le
disposizioni di cui agli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,  10,  11,  12,
13, comma 2 e 21, commi 1 e 2 della presente legge. 
  6. Per coloro che, alla data di entrata in  vigore  della  presente
legge, esercitano l'attivita' di casa per ferie o  casa  appartamento
vacanze destinata  a  persone  in  situazione  di  disagio  abitativo
continua ad applicarsi la previgente normativa  sino  all'entrata  in
vigore di apposite disposizioni in materia di edilizia sociale e vige
un esonero dagli obblighi in  materia  di  comunicazione  dei  flussi
turistici.