Art. 27 
 
       Notifica delle azioni configurabili come aiuti di Stato 
 
  1. Gli atti emanati  in  applicazione  della  presente  legge,  che
prevedono l'attivazione di azioni configurabili come aiuti di  Stato,
ad eccezione dei casi in cui detti aiuti sono erogati in  conformita'
di quanto previsto dai  regolamenti  comunitari  di  esenzione  o  in
regime de minimis, sono oggetto di notifica ai sensi  degli  articoli
107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.