Art. 28 Abrogazioni 1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti disposizioni regionali: a) la legge regionale 15 aprile 1985, n. 31 (Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere), ad esclusione degli articoli 2, 3, 5, 5-bis, 13, 14, 15-bis, 16, 17, 18-bis e 18-ter; b) gli articoli 1, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 della legge regionale 30 settembre 2002, n. 22 (Potenziamento della capacita' turistica extralberghiera. Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 15 aprile 1985, n. 31, 14 luglio 1988, n. 34 e 8 luglio 1999, n. 18); c) l'articolo 3 della legge regionale 14 marzo 2003, n. 4 (Modifiche alla legge regionale 15 aprile 1985, n 31 «Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere» e alla legge regionale 31 agosto 1979, n 54 «Disciplina dei complessi ricettivi all'aperto»); d) la legge regionale 23 gennaio 2006, n. 3 (Disposizioni inerenti alle strutture ricettive denominate «bed and breakfast» relative all'anno 2006); e) l'articolo 3, ad esclusione dei commi 1, 2, 6 e 9, della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 38 (Disposizioni di attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi del mercato interno); f) il comma 1 dell'articolo 19, l'articolo 21, il comma 1 e le lettere a) e b) del comma 2 dell'articolo 23 della legge regionale 18 febbraio 2010, n. 8 (Ordinamento dei rifugi alpini e delle altre strutture ricettive alpinistiche e modifiche di disposizioni regionali in materia di turismo); g) l'articolo 18, ad esclusione del comma 2, della legge regionale 4 maggio 2012, n. 5 (Legge finanziaria per l'anno 2012); h) la lettera c) del comma 1 dell'articolo 21 della legge regionale 23 febbraio 2015, n. 2 (Nuove disposizioni in materia di agriturismo); i) l'articolo 15 della legge regionale 11 marzo 2015, n. 3 (Disposizioni regionali in materia di semplificazione). 2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'articolo 9, comma 1 della legge regionale 23 febbraio 1995, n. 22 (Norme sulla pubblicita' dei prezzi e delle caratteristiche degli alberghi e delle altre strutture turistico-ricettive), le parole «; a decorrere dalla stessa data sono abrogate le norme di cui all'articolo 23 della legge regionale 15 aprile 1985, n. 31» sono soppresse. 3. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione di cui all'articolo 18 sono abrogate le seguenti disposizioni regionali: a) gli articoli 2, 3, 5, 5-bis, 13, 14, 15-bis, 16, 17, 18-bis e 18-ter della l.r. 31/1985; b) l'articolo 1 della legge regionale 13 marzo 2000, n. 20 (Integrazione della legge regionale 15 aprile 1985, n. 31 «Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere» e modifica della legge regionale 8 luglio 1999, n. 18 «Interventi regionali a sostegno dell'offerta turistica»); c) gli articoli 2 e 3 della l.r. 22/2002; d) l'articolo 2 della l.r. 4/2003; e) i commi 1, 2, 6 e 9 dell'articolo 3, la lettera b) del comma 1 e il comma 2 dell'articolo 22 della l.r. 38/2009; f) il comma 2 dell'articolo 18 della l.r. 5/2012; g) il comma 4 dell'articolo 17 e l'articolo 18 della l.r. 3/2015; h) il regolamento regionale 5 giugno 2003, n. 8/R (Disposizioni attuative della legge regionale 30 settembre 2002, n. 22 «Potenziamento della capacita' turistica extralberghiera. Modifiche e integrazioni alle leggi regionali 15 aprile 1985, n. 31, 14 luglio 1988, n. 34 e 8 luglio 1999, n. 18»). 4. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione di cui all'articolo 18 non trova piu' applicazione la legge regionale 14 luglio 1988, n. 34 (Modifiche ed integrazioni alle norme igienico-sanitarie delle strutture ricettive alberghiere ed extra alberghiere, L.R. 15 aprile 1985, n. 31), limitatamente alle disposizioni riguardanti le strutture ricettive extralberghiere.