Art. 28 
 
                             Abrogazioni 
 
  1. Dalla data di  entrata  in  vigore  della  presente  legge  sono
abrogate le seguenti disposizioni regionali: 
    a) la legge regionale 15 aprile 1985,  n.  31  (Disciplina  delle
strutture ricettive extralberghiere), ad esclusione degli articoli 2,
3, 5, 5-bis, 13, 14, 15-bis, 16, 17, 18-bis e 18-ter; 
    b) gli articoli 1, 4, 5, 6, 7, 8 e 9  della  legge  regionale  30
settembre  2002,  n.  22  (Potenziamento  della  capacita'  turistica
extralberghiera. Modifiche ed integrazioni alle  leggi  regionali  15
aprile 1985, n. 31, 14 luglio 1988, n. 34 e 8 luglio 1999, n. 18); 
    c) l'articolo 3  della  legge  regionale  14  marzo  2003,  n.  4
(Modifiche alla legge regionale 15  aprile  1985,  n  31  «Disciplina
delle strutture ricettive extralberghiere» e alla legge regionale  31
agosto 1979, n 54 «Disciplina dei complessi ricettivi all'aperto»); 
    d) la  legge  regionale  23  gennaio  2006,  n.  3  (Disposizioni
inerenti alle strutture  ricettive  denominate  «bed  and  breakfast»
relative all'anno 2006); 
    e) l'articolo 3, ad esclusione dei commi 1, 2, 6 e 9, della legge
regionale 30 dicembre 2009, n. 38 (Disposizioni di  attuazione  della
direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa
ai servizi del mercato interno); 
    f) il comma 1 dell'articolo 19, l'articolo 21, il comma  1  e  le
lettere a) e b) del comma 2 dell'articolo 23 della legge regionale 18
febbraio 2010, n. 8 (Ordinamento dei  rifugi  alpini  e  delle  altre
strutture  ricettive  alpinistiche  e   modifiche   di   disposizioni
regionali in materia di turismo); 
    g)  l'articolo  18,  ad  esclusione  del  comma  2,  della  legge
regionale 4 maggio 2012, n. 5 (Legge finanziaria per l'anno 2012); 
    h) la lettera  c)  del  comma  1  dell'articolo  21  della  legge
regionale 23 febbraio 2015, n. 2 (Nuove disposizioni  in  materia  di
agriturismo); 
    i) l'articolo 15 della  legge  regionale  11  marzo  2015,  n.  3
(Disposizioni regionali in materia di semplificazione). 
  2.  Dalla  data  di  entrata  in  vigore  della   presente   legge,
all'articolo 9, comma 1 della legge regionale 23 febbraio 1995, n. 22
(Norme sulla pubblicita' dei prezzi  e  delle  caratteristiche  degli
alberghi e delle altre strutture turistico-ricettive), le parole «; a
decorrere  dalla  stessa  data  sono  abrogate  le   norme   di   cui
all'articolo 23 della legge regionale 15 aprile  1985,  n.  31»  sono
soppresse. 
  3. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione di
cui all'articolo 18 sono abrogate le seguenti disposizioni regionali: 
    a) gli articoli 2, 3, 5, 5-bis, 13, 14, 15-bis, 16, 17, 18-bis  e
18-ter della l.r. 31/1985; 
    b) l'articolo 1 della  legge  regionale  13  marzo  2000,  n.  20
(Integrazione della legge regionale 15 aprile 1985, n. 31 «Disciplina
delle strutture ricettive extralberghiere»  e  modifica  della  legge
regionale 8 luglio 1999,  n.  18  «Interventi  regionali  a  sostegno
dell'offerta turistica»); 
    c) gli articoli 2 e 3 della l.r. 22/2002; 
    d) l'articolo 2 della l.r. 4/2003; 
    e) i commi 1, 2, 6 e 9 dell'articolo 3, la lettera b) del comma 1
e il comma 2 dell'articolo 22 della l.r. 38/2009; 
    f) il comma 2 dell'articolo 18 della l.r. 5/2012; 
    g) il comma 4 dell'articolo 17 e l'articolo 18 della l.r. 3/2015; 
    h) il regolamento regionale 5 giugno 2003, n.  8/R  (Disposizioni
attuative  della  legge  regionale   30   settembre   2002,   n.   22
«Potenziamento della capacita' turistica extralberghiera. Modifiche e
integrazioni alle leggi regionali 15 aprile 1985, n.  31,  14  luglio
1988, n. 34 e 8 luglio 1999, n. 18»). 
  4. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione di
cui all'articolo 18 non trova piu' applicazione la legge regionale 14
luglio  1988,  n.  34   (Modifiche   ed   integrazioni   alle   norme
igienico-sanitarie delle strutture  ricettive  alberghiere  ed  extra
alberghiere,  L.R.  15  aprile  1985,  n.  31),  limitatamente   alle
disposizioni riguardanti le strutture ricettive extralberghiere.