Art. 3 Esercizi di affittacamere e locande 1. Gli esercizi di affittacamere sono strutture ricettive composte da camere, ciascuna con accesso indipendente dagli altri locali, ubicate in non piu' di due appartamenti ammobiliati di uno stesso stabile e senza l'utilizzo da parte dell'ospite del posto di cottura o della cucina, nelle quali sono forniti il pernottamento ed eventuali servizi complementari, tra cui la preparazione e la somministrazione di alimenti e bevande alle persone alloggiate. 2. Gli esercizi di affittacamere possono essere gestiti: a) in forma non imprenditoriale: l'attivita' comporta che il titolare, anche avvalendosi della propria organizzazione familiare, non possa gestire, con carattere continuativo, sistematico e professionale, piu' di due appartamenti ubicati in uno stesso stabile dotati, complessivamente, di un massimo di tre camere e sei posti letto, senza l'offerta alle persone alloggiate di alcun servizio aggiuntivo ne' della preparazione e somministrazione di alimenti e bevande, fatta salva l'offerta dei servizi di ospitalita' turistica di cui all'articolo 11; b) in forma imprenditoriale: l'attivita' comporta che il titolare possa gestire con carattere continuativo, sistematico e professionale non piu' di due appartamenti ubicati in uno stesso stabile dotati, complessivamente, di un massimo di sei camere e dodici posti letto, fornendo il servizio di pernottamento e di eventuale preparazione e somministrazione di alimenti e bevande alle persone alloggiate, nonche' i servizi di ospitalita' turistica di cui all'articolo 11. 3. Le strutture ricettive di cui al comma 2, indipendentemente dal carattere imprenditoriale o non imprenditoriale dell'esercizio, possono assumere, in alternativa, la dizione di «room rental» o di «guest house». E' consentito, inoltre, aggiungere la denominazione commerciale di «food and beverage» se viene offerto dal titolare, oltre al servizio di pernottamento, anche quello di preparazione e somministrazione di alimenti e bevande. 4. Gli esercizi di affittacamere aventi la capacita' ricettiva di cui al comma 2, se sono annessi ad un pubblico esercizio di ristorazione dello stesso titolare e se sono ubicati in un complesso immobiliare unitario, possono assumere la denominazione di «locanda». 5. Nel caso di cui al comma 4, la somministrazione di alimenti e bevande, eventualmente offerta alle persone alloggiate, comporta la gestione imprenditoriale dell'attivita' di affittacamere, indipendentemente dal numero delle camere a disposizione degli ospiti.