Art. 3 
 
                 Esercizi di affittacamere e locande 
 
  1. Gli esercizi di affittacamere sono strutture ricettive  composte
da camere, ciascuna con  accesso  indipendente  dagli  altri  locali,
ubicate in non piu' di due appartamenti  ammobiliati  di  uno  stesso
stabile e senza l'utilizzo da parte dell'ospite del posto di  cottura
o  della  cucina,  nelle  quali  sono  forniti  il  pernottamento  ed
eventuali  servizi  complementari,  tra  cui  la  preparazione  e  la
somministrazione di alimenti e bevande alle persone alloggiate. 
  2. Gli esercizi di affittacamere possono essere gestiti: 
    a) in forma non  imprenditoriale:  l'attivita'  comporta  che  il
titolare, anche avvalendosi della propria  organizzazione  familiare,
non  possa  gestire,  con  carattere  continuativo,   sistematico   e
professionale, piu' di due appartamenti ubicati in uno stesso stabile
dotati, complessivamente, di un massimo di tre  camere  e  sei  posti
letto, senza l'offerta alle  persone  alloggiate  di  alcun  servizio
aggiuntivo ne' della preparazione e somministrazione  di  alimenti  e
bevande, fatta salva l'offerta dei servizi di  ospitalita'  turistica
di cui all'articolo 11; 
    b) in forma imprenditoriale: l'attivita' comporta che il titolare
possa gestire con carattere continuativo, sistematico e professionale
non piu' di due appartamenti ubicati in uno  stesso  stabile  dotati,
complessivamente, di un massimo di sei camere e dodici  posti  letto,
fornendo il servizio di pernottamento e di eventuale  preparazione  e
somministrazione di  alimenti  e  bevande  alle  persone  alloggiate,
nonche' i servizi di ospitalita' turistica di cui all'articolo 11. 
  3. Le strutture ricettive di cui al comma 2, indipendentemente  dal
carattere  imprenditoriale  o  non  imprenditoriale   dell'esercizio,
possono assumere, in alternativa, la dizione di «room  rental»  o  di
«guest house». E' consentito, inoltre,  aggiungere  la  denominazione
commerciale di «food and beverage» se  viene  offerto  dal  titolare,
oltre al servizio di pernottamento, anche quello  di  preparazione  e
somministrazione di alimenti e bevande. 
  4. Gli esercizi di affittacamere aventi la capacita'  ricettiva  di
cui al  comma  2,  se  sono  annessi  ad  un  pubblico  esercizio  di
ristorazione dello stesso titolare e se sono ubicati in un  complesso
immobiliare unitario, possono assumere la denominazione di «locanda». 
  5. Nel caso di cui al comma 4, la somministrazione  di  alimenti  e
bevande, eventualmente offerta alle persone alloggiate,  comporta  la
gestione    imprenditoriale    dell'attivita'    di    affittacamere,
indipendentemente  dal  numero  delle  camere  a  disposizione  degli
ospiti.