Art. 4 
 
                          Bed and breakfast 
 
  1. I bed and breakfast sono strutture ricettive gestite da soggetti
privati  che,  in  compresenza  con  gli  ospiti,  utilizzano   parte
dell'abitazione in cui risiedono o di immobili diversi da  quello  di
residenza,  ove  eleggono  domicilio,   offrendo   il   servizio   di
pernottamento in camere e  di  prima  colazione  in  un'unica  unita'
immobiliare nel corso dell'anno solare. 
  2. L'attivita' di bed and breakfast puo' essere gestita: 
    a) in forma non  imprenditoriale:  l'attivita'  comporta  che  il
titolare, avvalendosi della  normale  organizzazione  familiare,  ivi
compresa l'eventuale presenza di collaboratori domestici al  servizio
della famiglia, offra in  forma  saltuaria  e  non  continuativa,  il
servizio di cui al comma 1 in non piu' di  tre  camere  e  sei  posti
letto, nonche' i servizi di ospitalita' turistica di cui all'articolo
11; 
    b) in forma imprenditoriale: l'attivita' comporta che il titolare
fornisca, con carattere continuativo, abituale  e  professionale,  il
servizio di cui al comma 1 in non piu' di sei camere e  dodici  posti
letto, nonche' i servizi di ospitalita' turistica di cui all'articolo
11. 
  3. L'attivita' di cui  al  comma  2  richiede,  in  ogni  caso,  la
sistemazione, all'interno della struttura, di  una  camera  da  letto
riservata al titolare.