Art. 4 Bed and breakfast 1. I bed and breakfast sono strutture ricettive gestite da soggetti privati che, in compresenza con gli ospiti, utilizzano parte dell'abitazione in cui risiedono o di immobili diversi da quello di residenza, ove eleggono domicilio, offrendo il servizio di pernottamento in camere e di prima colazione in un'unica unita' immobiliare nel corso dell'anno solare. 2. L'attivita' di bed and breakfast puo' essere gestita: a) in forma non imprenditoriale: l'attivita' comporta che il titolare, avvalendosi della normale organizzazione familiare, ivi compresa l'eventuale presenza di collaboratori domestici al servizio della famiglia, offra in forma saltuaria e non continuativa, il servizio di cui al comma 1 in non piu' di tre camere e sei posti letto, nonche' i servizi di ospitalita' turistica di cui all'articolo 11; b) in forma imprenditoriale: l'attivita' comporta che il titolare fornisca, con carattere continuativo, abituale e professionale, il servizio di cui al comma 1 in non piu' di sei camere e dodici posti letto, nonche' i servizi di ospitalita' turistica di cui all'articolo 11. 3. L'attivita' di cui al comma 2 richiede, in ogni caso, la sistemazione, all'interno della struttura, di una camera da letto riservata al titolare.