Art. 5 
 
                        Locazioni turistiche 
 
  1. Le locazioni turistiche sono disciplinate dall'articolo 1, comma
2, lettera c) della legge 9 dicembre 1998, n. 431  (Disciplina  delle
locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso  abitativo)  e
dall'articolo 4, comma 1 del decreto-legge  24  aprile  2017,  n.  50
(Disposizioni urgenti in materia  finanziaria,  iniziative  a  favore
degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite  da
eventi  sismici  e  misure   per   lo   sviluppo)   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017,  n.  96.  Esse  concorrono
alla regolazione di nuove forme  di  ospitalita'  alternativa  e,  ad
integrazione  dell'offerta  turistica  regionale,  rilevano  ai  fini
informativi, di monitoraggio statistico e di promozione turistica. 
  2.  Alle  locazioni  turistiche  si   applicano   le   disposizioni
semplificate  di  cui  al  presente  articolo.  Alle  stesse  non  si
applicano le  disposizioni  previste  per  le  case  ed  appartamenti
vacanze di cui all'articolo 6. In particolare, la locazione turistica
e' resa in unita' abitative private fornite di servizi igienici e  di
cucina autonoma, o in parti di esse con pari requisiti, nonche' delle
dotazioni tipiche della  civile  abitazione,  ivi  compresa  la  sola
fornitura di biancheria, se richiesta, e senza alcuna prestazione  di
servizi  accessori  e  complementari.  La  locazione  turistica  puo'
comprendere i servizi di ospitalita' turistica  di  cui  all'articolo
11, alle seguenti condizioni: 
    a)  la  pulizia   e   il   cambio   della   biancheria   avviene,
esclusivamente, prima dell'inizio di ogni rapporto di locazione e non
durante la permanenza dell'ospite; 
    b) il ricevimento degli ospiti non e' prestato in apposito locale
di ricevimento. 
  3.  Ogni  ulteriore  aspetto  giuridico,   non   regolamentato   ed
applicabile  alle  locazioni  turistiche,  resta  assoggettato   alle
disposizioni generali del codice civile, alle  leggi  speciali,  agli
usi e alle consuetudini di riferimento. 
  4. Le locazioni turistiche possono essere gestite: 
    a) in forma diretta; 
    b) in forma indiretta, da parte di agenzie o societa' di gestione
di intermediazione  immobiliare  e  da  operatori  professionali  che
intervengono quali mandatari o sub locatori. 
  5. Anche ai  fini  di  rilevanza  statistica,  i  proprietari,  gli
usufruttuari o chiunque abbia disponibilita' di unita' abitative  per
locazione turistica, nonche' i soggetti di cui al comma 4, lettera b)
ottemperano,  in  regime  amministrativo  semplificato,  ai  seguenti
adempimenti: 
    a) trasmissione, al comune sul cui  territorio  insiste  l'unita'
abitativa  privata,  di  apposito  modello  informativo   sull'unita'
medesima i cui contenuti e modalita' di invio sono  disciplinati  con
il regolamento di attuazione di cui all'articolo 18; 
    b) comunicazione giornaliera degli ospiti ai sensi  dell'articolo
109 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del  testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza) e del decreto  del  Ministro
dell'interno   7   gennaio   2013   (Disposizioni   concernenti    la
comunicazione alle autorita' di  pubblica  sicurezza  dell'arrivo  di
persone alloggiate in strutture ricettive); 
    c)  trasmissione  mensile  dei  dati  sul  movimento  dei  flussi
turistici secondo quanto stabilito dall'articolo  5-bis  della  legge
regionale 5 marzo 1987, n. 12 (Riforma dell'organizzazione  turistica
Ordinamento e deleghe delle funzioni  amministrative  in  materia  di
turismo  ed  industria  alberghiera)  e  nel  rispetto  del   decreto
legislativo 6 settembre 1989, n. 322 (Norme  sul  Sistema  statistico
nazionale  e  sulla  riorganizzazione  dell'Istituto   nazionale   di
statistica, ai sensi dell'art. 24 della  legge  23  agosto  1988,  n.
400); 
    d) riscossione e trasmissione  dell'imposta  di  soggiorno,  dove
istituita e secondo le modalita' previste dal comune territorialmente
competente; 
    e) stipula di un'apposita polizza assicurativa  per  i  rischi  o
danni derivanti dalla  responsabilita'  civile  verso  le  cose,  gli
ospiti e i terzi commisurata  alla  capacita'  ricettiva  dell'unita'
abitativa privata e con estensione ad eventuali locali interni  e  ad
aree esterne nonche' ad impianti pertinenziali. 
  6. Il comune provvede a trasmettere il modello di cui al  comma  5,
lettera a) alla Citta' metropolitana  di  Torino,  alla  provincia  e
all'Agenzia di accoglienza e di  promozione  turistica  locale  (ATL)
territorialmente  competenti  a  fini  informativi  e  di  promozione
turistica. 
  7.  Le  locazioni  turistiche  stipulate  mediante   soggetti   che
gestiscono portali telematici mettendo in contatto persone  in  cerca
di un immobile con persone che dispongono di  unita'  immobiliari  da
locare assolvono ai seguenti adempimenti: 
    a) adempimenti  fiscali  in  materia  vigenti,  ivi  compresa  la
riscossione e la trasmissione dell'imposta di cui al comma 5, lettera
d), attraverso modalita' eventualmente  convenute  con  i  rispettivi
enti comunali di competenza; 
    b) stipula di apposita polizza assicurativa avente le garanzie di
cui al comma 5, lettera e) e  messa  a  disposizione  su  piattaforme
on-line con riferimento, esclusivamente, a soggiorni prenotati su  di
esse.