Art. 6 
 
              Case ed appartamenti vacanze e residence 
 
  1. Sono definite case  ed  appartamenti  vacanze  (CAV)  le  unita'
abitative di civile abitazione, arredate e dotate di servizi igienici
e di cucina autonoma, date in uso a turisti fino  ad  un  massimo  di
novanta giorni consecutivi, senza la somministrazione di  alimenti  e
bevande ne' l'offerta di servizi centralizzati di  tipo  alberghiero,
ad eccezione di quelli previsti dall'articolo 11. 
  2.  Le  strutture  di  cui  al  comma  1  possono  essere   gestite
unitariamente in forma imprenditoriale diretta o indiretta: 
    a) quando  sono  gestiti  in  forma  imprenditoriale  diretta,  i
proprietari, siano essi imprenditori turistici, singoli o  associati,
o facenti parte di un  consorzio  o  di  una  cooperativa  turistica,
gestiscono direttamente tre o piu' case o appartamenti; 
    b) quando sono gestiti  in  forma  imprenditoriale  indiretta,  i
proprietari danno in gestione le case o gli appartamenti, nel  numero
di cui alla lettera a), ad imprenditori singoli  o  associati,  o  ad
agenzie immobiliari,  ad  intermediari  immobiliari,  a  societa'  di
gestione immobiliare, anche turistica, o a societa' facenti parte  di
consorzi o cooperative che operano nel settore turistico. 
  3. Le strutture di cui al comma 1 sono  offerte  a  fini  turistici
nella loro interezza e al loro interno non possono  essere  riservati
in modo permanente vani o locali al titolare o ad altri soggetti. 
  4. A fini promozionali e commerciali, e' consentito,  a  favore  di
ciascuna  unita'  abitativa  costituente  le  CAV,  l'utilizzo  della
denominazione di «casa vacanza»,  se  trattasi  di  unita'  abitativa
autonoma,  indipendente  o  semindipendente,   o   di   «appartamento
vacanza», se trattasi di unita' abitativa  inserita  in  un  contesto
condominiale. 
  5. Le CAV possono  assumere  la  denominazione  di  «residence»  se
soddisfano cumulativamente le seguenti condizioni: 
    a) numero minimo di otto appartamenti  collocati  all'interno  di
immobili a corpo unico o a piu'  corpi  facenti  parte  di  un  unico
complesso  residenziale,  senza   alcuna   promiscuita'   con   altri
appartamenti privati ad uso abitativo; 
    b)  gestione  comprensiva  di  tutti  i  servizi  di  ospitalita'
turistica previsti dall'articolo 11; 
    c) disponibilita' di un  locale  dedicato  al  ricevimento  degli
ospiti e al servizio di portineria.