Art. 6 Case ed appartamenti vacanze e residence 1. Sono definite case ed appartamenti vacanze (CAV) le unita' abitative di civile abitazione, arredate e dotate di servizi igienici e di cucina autonoma, date in uso a turisti fino ad un massimo di novanta giorni consecutivi, senza la somministrazione di alimenti e bevande ne' l'offerta di servizi centralizzati di tipo alberghiero, ad eccezione di quelli previsti dall'articolo 11. 2. Le strutture di cui al comma 1 possono essere gestite unitariamente in forma imprenditoriale diretta o indiretta: a) quando sono gestiti in forma imprenditoriale diretta, i proprietari, siano essi imprenditori turistici, singoli o associati, o facenti parte di un consorzio o di una cooperativa turistica, gestiscono direttamente tre o piu' case o appartamenti; b) quando sono gestiti in forma imprenditoriale indiretta, i proprietari danno in gestione le case o gli appartamenti, nel numero di cui alla lettera a), ad imprenditori singoli o associati, o ad agenzie immobiliari, ad intermediari immobiliari, a societa' di gestione immobiliare, anche turistica, o a societa' facenti parte di consorzi o cooperative che operano nel settore turistico. 3. Le strutture di cui al comma 1 sono offerte a fini turistici nella loro interezza e al loro interno non possono essere riservati in modo permanente vani o locali al titolare o ad altri soggetti. 4. A fini promozionali e commerciali, e' consentito, a favore di ciascuna unita' abitativa costituente le CAV, l'utilizzo della denominazione di «casa vacanza», se trattasi di unita' abitativa autonoma, indipendente o semindipendente, o di «appartamento vacanza», se trattasi di unita' abitativa inserita in un contesto condominiale. 5. Le CAV possono assumere la denominazione di «residence» se soddisfano cumulativamente le seguenti condizioni: a) numero minimo di otto appartamenti collocati all'interno di immobili a corpo unico o a piu' corpi facenti parte di un unico complesso residenziale, senza alcuna promiscuita' con altri appartamenti privati ad uso abitativo; b) gestione comprensiva di tutti i servizi di ospitalita' turistica previsti dall'articolo 11; c) disponibilita' di un locale dedicato al ricevimento degli ospiti e al servizio di portineria.