Art. 7 
 
                           Case per ferie 
 
  1. Le case per ferie sono strutture  ricettive  attrezzate  per  il
soggiorno temporaneo di persone singole o di  gruppi,  organizzate  e
gestite,  per  il  conseguimento  di  finalita'  sociali,  culturali,
religiose o sportive, da soggetti privati,  da  enti  pubblici  e  da
associazioni senza scopo di lucro, nonche' da enti o aziende  per  il
soggiorno dei propri dipendenti e dei loro familiari. 
  2. Oltre ai soggetti di cui  al  comma  1,  nelle  case  per  ferie
possono essere ospitati dipendenti e familiari di altre aziende o  di
altri enti con cui  viene  stipulata  apposita  convenzione,  le  cui
modalita'  operative  sono  disciplinate  con   il   regolamento   di
attuazione di cui all'articolo 18. 
  3. Le case per ferie, in relazione alla  particolare  funzione  che
svolgono, possono assumere le seguenti denominazioni: 
    a) «foresterie»: strutture ricettive annesse a collegi, convitti,
istituti religiosi, gestite da enti o associazioni  che  operano  nel
campo del turismo sociale, religioso, scolastico e giovanile; 
    b)   «centri   soggiorno»:   strutture   ricettive   gestite   da
associazioni,  da  enti  pubblici  o  da  soggetti  e  organizzazioni
private, volte all'accoglienza e all'ospitalita', anche in  forma  di
gruppo, per la promozione del turismo sociale, educativo e sportivo. 
  4. Le strutture di cui al comma 3, lettera b),  in  relazione  alle
finalita'  conseguite,  aggiungono  alla  propria  denominazione   le
seguenti dizioni: 
    a) «vacanza» o, in alternativa, «colonia estiva»  o  «invernale»,
se sono volte all'ospitalita' finalizzata  a  vacanza  di  bambini  e
ragazzi fino alla scuola secondaria di primo grado; 
    b)  «studio»,   se   sono   volte   all'ospitalita'   finalizzata
all'educazione  e  alla  formazione  e  sono   dotate   di   adeguate
attrezzature per l'attivita' didattica e convegnistica specializzata; 
    c) «sportivo», se sono  volte  all'ospitalita'  finalizzata  alla
promozione dello sport e  del  benessere  fisico  e  sono  dotate  di
adeguate   attrezzature,   anche   all'aperto,   per    la    pratica
dell'attivita' sportiva; 
    d) «eventi», se sono  strutture  ricettive  ad  uso  occasionale,
volte all'ospitalita' di persone, singole o in forma  di  gruppi,  in
occasione  di  particolari  eventi  a  carattere  eccezionale  o   di
manifestazioni locali, la cui attivita'  e'  consentita  fino  ad  un
massimo di sessanta giorni nel corso dell'anno solare. 
  5. Nelle strutture di cui al presente  articolo  e'  consentita  la
preparazione e la somministrazione  di  alimenti  e  bevande  per  le
persone alloggiate, per i loro accompagnatori, nonche' per coloro che
utilizzano la struttura in conformita' delle finalita' cui la  stessa
e' destinata.