Art. 7 Case per ferie 1. Le case per ferie sono strutture ricettive attrezzate per il soggiorno temporaneo di persone singole o di gruppi, organizzate e gestite, per il conseguimento di finalita' sociali, culturali, religiose o sportive, da soggetti privati, da enti pubblici e da associazioni senza scopo di lucro, nonche' da enti o aziende per il soggiorno dei propri dipendenti e dei loro familiari. 2. Oltre ai soggetti di cui al comma 1, nelle case per ferie possono essere ospitati dipendenti e familiari di altre aziende o di altri enti con cui viene stipulata apposita convenzione, le cui modalita' operative sono disciplinate con il regolamento di attuazione di cui all'articolo 18. 3. Le case per ferie, in relazione alla particolare funzione che svolgono, possono assumere le seguenti denominazioni: a) «foresterie»: strutture ricettive annesse a collegi, convitti, istituti religiosi, gestite da enti o associazioni che operano nel campo del turismo sociale, religioso, scolastico e giovanile; b) «centri soggiorno»: strutture ricettive gestite da associazioni, da enti pubblici o da soggetti e organizzazioni private, volte all'accoglienza e all'ospitalita', anche in forma di gruppo, per la promozione del turismo sociale, educativo e sportivo. 4. Le strutture di cui al comma 3, lettera b), in relazione alle finalita' conseguite, aggiungono alla propria denominazione le seguenti dizioni: a) «vacanza» o, in alternativa, «colonia estiva» o «invernale», se sono volte all'ospitalita' finalizzata a vacanza di bambini e ragazzi fino alla scuola secondaria di primo grado; b) «studio», se sono volte all'ospitalita' finalizzata all'educazione e alla formazione e sono dotate di adeguate attrezzature per l'attivita' didattica e convegnistica specializzata; c) «sportivo», se sono volte all'ospitalita' finalizzata alla promozione dello sport e del benessere fisico e sono dotate di adeguate attrezzature, anche all'aperto, per la pratica dell'attivita' sportiva; d) «eventi», se sono strutture ricettive ad uso occasionale, volte all'ospitalita' di persone, singole o in forma di gruppi, in occasione di particolari eventi a carattere eccezionale o di manifestazioni locali, la cui attivita' e' consentita fino ad un massimo di sessanta giorni nel corso dell'anno solare. 5. Nelle strutture di cui al presente articolo e' consentita la preparazione e la somministrazione di alimenti e bevande per le persone alloggiate, per i loro accompagnatori, nonche' per coloro che utilizzano la struttura in conformita' delle finalita' cui la stessa e' destinata.