Art. 8 
 
                               Ostelli 
 
  1. Gli ostelli sono strutture ricettive attrezzate per il soggiorno
e il pernottamento temporaneo e prevalente dei  giovani  e  dei  loro
accompagnatori, gestite a fini di  turismo  sociale  e  giovanile  da
soggetti pubblici, da enti o associazioni riconosciute senza scopo di
lucro, nonche'  da  operatori  privati  con  finalita'  di  carattere
economico. 
  2. Nelle strutture di cui al presente  articolo  e'  consentita  la
preparazione e la somministrazione  di  alimenti  e  bevande  per  le
persone alloggiate e per i loro accompagnatori,  nonche'  per  coloro
che utilizzano la struttura in conformita'  delle  finalita'  cui  la
stessa e' destinata.