Art. 8 Ostelli 1. Gli ostelli sono strutture ricettive attrezzate per il soggiorno e il pernottamento temporaneo e prevalente dei giovani e dei loro accompagnatori, gestite a fini di turismo sociale e giovanile da soggetti pubblici, da enti o associazioni riconosciute senza scopo di lucro, nonche' da operatori privati con finalita' di carattere economico. 2. Nelle strutture di cui al presente articolo e' consentita la preparazione e la somministrazione di alimenti e bevande per le persone alloggiate e per i loro accompagnatori, nonche' per coloro che utilizzano la struttura in conformita' delle finalita' cui la stessa e' destinata.