Art. 9 
 
                        Residenze di campagna 
 
  1. Le residenze di campagna sono  strutture  ricettive  ubicate  in
ville  padronali,  casali  o  case  coloniche  inserite  in  contesti
ambientali di valore naturalistico e paesaggistico, collocate  al  di
fuori dei centri urbani e gestite in forma imprenditoriale. 
  2. L'offerta turistica puo' comprendere il pernottamento in  camere
o appartamenti con servizio autonomo di cucina fino ad un massimo  di
dieci posti letto, la somministrazione di  alimenti  e  bevande  alle
persone alloggiate,  l'esercizio  di  attivita'  ludico-ricreative  e
sportive finalizzate  alla  valorizzazione  dei  beni  naturalistici,
ambientali e culturali del territorio rurale, nonche'  i  servizi  di
ospitalita' turistica e complementari di cui agli articoli 11 e 12. 
  3. Le camere o gli appartamenti di cui al comma  2  possono  essere
ubicati all'interno del fabbricato principale o  inseriti  in  uno  o
piu' immobili limitrofi facenti parte dello stesso  nucleo  rurale  e
della   medesima   pertinenza   di   terreno   avente   un'estensione
territoriale di almeno duemila metri quadrati. 
  4. Con il regolamento di attuazione di  cui  all'articolo  18  sono
individuate le caratteristiche  dei  contesti  ambientali  di  valore
naturalistico e paesaggistico di cui al comma 1, nei quali consentire
l'insediamento delle residenze di campagna. 
  5. Le residenze di campagna non sono annesse ad un'azienda agricola
e non sono gestite da un imprenditore agricolo. 
  6. In alternativa alla denominazione  di  «residenza  di  campagna»
puo' essere usata quella di «country house».