Art. 9 Residenze di campagna 1. Le residenze di campagna sono strutture ricettive ubicate in ville padronali, casali o case coloniche inserite in contesti ambientali di valore naturalistico e paesaggistico, collocate al di fuori dei centri urbani e gestite in forma imprenditoriale. 2. L'offerta turistica puo' comprendere il pernottamento in camere o appartamenti con servizio autonomo di cucina fino ad un massimo di dieci posti letto, la somministrazione di alimenti e bevande alle persone alloggiate, l'esercizio di attivita' ludico-ricreative e sportive finalizzate alla valorizzazione dei beni naturalistici, ambientali e culturali del territorio rurale, nonche' i servizi di ospitalita' turistica e complementari di cui agli articoli 11 e 12. 3. Le camere o gli appartamenti di cui al comma 2 possono essere ubicati all'interno del fabbricato principale o inseriti in uno o piu' immobili limitrofi facenti parte dello stesso nucleo rurale e della medesima pertinenza di terreno avente un'estensione territoriale di almeno duemila metri quadrati. 4. Con il regolamento di attuazione di cui all'articolo 18 sono individuate le caratteristiche dei contesti ambientali di valore naturalistico e paesaggistico di cui al comma 1, nei quali consentire l'insediamento delle residenze di campagna. 5. Le residenze di campagna non sono annesse ad un'azienda agricola e non sono gestite da un imprenditore agricolo. 6. In alternativa alla denominazione di «residenza di campagna» puo' essere usata quella di «country house».