Art. 13 
 
                Cofinanziamento contratti di sviluppo 
 
  1. La  Regione  Emilia-Romagna  e'  autorizzata  a  cofinanziare  i
contratti di sviluppo di cui al decreto ministeriale 9 dicembre  2014
del Ministro dello sviluppo economico (Adeguamento alle  nuove  norme
in materia di  aiuti  di  Stato  previste  dal  regolamento  (UE)  n.
651/2014 dello strumento dei contratti di sviluppo, di  cui  all'art.
43 del decreto-legge n. 112/2008), nella misura  massima  del  5  per
cento. 
  2. A tal fine sono disposte, nell'ambito della missione 14 Sviluppo
economico e competitivita' - programma 3 Ricerca  e  innovazione,  le
seguenti autorizzazioni di spesa: 
    a) esercizio 2017 euro 30.000,00; 
    b) esercizio 2018 euro 100.000,00; 
    c) esercizio 2019 euro 100.000,00. 
  3. La giunta regionale provvede a definire con propri atti  criteri
e modalita' per il cofinanziamento delle attivita' di cui al comma 1.