Art. 13 Cofinanziamento contratti di sviluppo 1. La Regione Emilia-Romagna e' autorizzata a cofinanziare i contratti di sviluppo di cui al decreto ministeriale 9 dicembre 2014 del Ministro dello sviluppo economico (Adeguamento alle nuove norme in materia di aiuti di Stato previste dal regolamento (UE) n. 651/2014 dello strumento dei contratti di sviluppo, di cui all'art. 43 del decreto-legge n. 112/2008), nella misura massima del 5 per cento. 2. A tal fine sono disposte, nell'ambito della missione 14 Sviluppo economico e competitivita' - programma 3 Ricerca e innovazione, le seguenti autorizzazioni di spesa: a) esercizio 2017 euro 30.000,00; b) esercizio 2018 euro 100.000,00; c) esercizio 2019 euro 100.000,00. 3. La giunta regionale provvede a definire con propri atti criteri e modalita' per il cofinanziamento delle attivita' di cui al comma 1.