Art. 14 Accesso al credito delle imprese 1. Al fine di favorire l'accesso al credito delle imprese del territorio regionale, la Regione e' autorizzata ad istituire fondi destinati alla garanzia dei crediti concessi alle imprese che operano sul territorio della Regione, anche attraverso forme di accordo con operatori regionali e nazionali quali la Cassa depositi e prestiti e il fondo centrale di garanzia. 2. I contributi di cui al comma 1 potranno anche contribuire a formare sezioni di cogaranzia, riassicurazione e/o controgaranzia in operazioni strutturate di portafoglio, in accordo con altri operatori del credito e della garanzia, che garantiscano le migliori condizioni di rischio, costo e sviluppo di un moltiplicatore di garanzie per le imprese del territorio. 3. La Regione istituisce uno o piu' fondi di garanzia, nel rispetto della normativa sugli aiuti di Stato, per gli scopi e nelle modalita' enunciate ai commi 1 e 2, con i criteri stabiliti dalla giunta al fine di massimizzare la capacita' di intervento a favore delle imprese del territorio regionale. 4. Per far fronte agli oneri derivanti dal comma 1, e' autorizzata, per l'esercizio 2017, la spesa di euro 6.798.124,44, nell'ambito della missione 14 Sviluppo economico e competitivita' - programma 1 Industria, PMI e artigianato.