Art. 14 
 
                  Accesso al credito delle imprese 
 
  1. Al fine di favorire  l'accesso  al  credito  delle  imprese  del
territorio regionale, la Regione e' autorizzata  ad  istituire  fondi
destinati alla garanzia dei crediti concessi alle imprese che operano
sul territorio della Regione, anche attraverso forme di  accordo  con
operatori regionali e nazionali quali la Cassa depositi e prestiti  e
il fondo centrale di garanzia. 
  2. I contributi di cui al comma  1  potranno  anche  contribuire  a
formare sezioni di cogaranzia, riassicurazione e/o controgaranzia  in
operazioni strutturate di portafoglio, in accordo con altri operatori
del credito e della garanzia, che garantiscano le migliori condizioni
di rischio, costo e sviluppo di un moltiplicatore di garanzie per  le
imprese del territorio. 
  3. La Regione istituisce uno o piu' fondi di garanzia, nel rispetto
della normativa sugli aiuti di Stato, per gli scopi e nelle modalita'
enunciate ai commi 1 e 2, con i criteri  stabiliti  dalla  giunta  al
fine di massimizzare  la  capacita'  di  intervento  a  favore  delle
imprese del territorio regionale. 
  4. Per far fronte agli oneri derivanti dal comma 1, e' autorizzata,
per l'esercizio 2017, la  spesa  di  euro  6.798.124,44,  nell'ambito
della missione 14 Sviluppo economico e competitivita' -  programma  1
Industria, PMI e artigianato.