Art. 15 
 
              Aiuti di Stato integrativi sul programma 
                    di sviluppo rurale 2014-2020 
 
  1. La Regione e' autorizzata ad attivare aiuti di Stato integrativi
per  l'attuazione  di  operazioni   nell'ambito   della   misura   16
«Cooperazione» - Priorita' 2A «Migliorare le  prestazioni  economiche
di tutte le aziende agricole e incoraggiarne  la  ristrutturazione  e
l'ammodernamento, in particolare per aumentare la quota di mercato  e
l'orientamento  al  mercato   nonche'   la   diversificazione   delle
attivita'» del programma di sviluppo rurale 2014-2020 con le medesime
modalita' e condizioni previsti dal programma stesso,  per  l'importo
di euro 1.000.000,00. 
  2. All'erogazione degli aiuti  spettanti  ai  beneficiari  provvede
l'Agenzia regionale per le  erogazioni  in  agricoltura  (AGREA)  per
l'Emilia-Romagna di cui alla legge regionale 23 luglio  2001,  n.  21
(Istituzione dell'Agenzia regionale per le erogazioni in  agricoltura
- AGREA) in qualita' di organismo pagatore delle  misure  individuate
nel programma di sviluppo rurale 2014-2020. 
  3. Per la copertura degli oneri di cui  al  comma  1  e'  disposta,
nell'ambito della missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e
pesca - programma 1 Sviluppo  del  settore  agricolo  e  del  sistema
agroalimentare,  l'autorizzazione  di  spesa  di  euro   1.000.000,00
sull'esercizio 2017. 
  4. La Regione e' altresi' autorizzata ad attivare  aiuti  di  Stato
integrativi per l'attuazione di operazioni nell'ambito  della  misura
11 «Agricoltura biologica» - Priorita' 4B  «Migliore  gestione  delle
risorse  idriche,  compresa  la  gestione  dei  fertilizzanti  e  dei
pesticidi» del programma di sviluppo rurale 2014-2020 con le medesime
modalita' e condizioni previsti dal programma stesso. 
  5. Per le finalita' di cui ai commi 1  e  4,  la  giunta  regionale
autorizza AGREA ad utilizzare anche le risorse gia' trasferite e  non
utilizzate a valere sugli interventi di cui all'art.  5  della  legge
regionale 26 luglio 2012, n. 9 (Legge finanziaria regionale  adottata
a norma dell'art. 40 della legge regionale 15 novembre 2001,  n.  40,
in coincidenza con l'approvazione della  legge  di  assestamento  del
bilancio  di  previsione  per  l'esercizio  finanziario  2012  e  del
bilancio  pluriennale  2012-2014.  Primo  provvedimento  generale  di
variazione) e di cui all'art. 7, comma 1, della  legge  regionale  21
dicembre 2012, n. 19 (Legge finanziaria regionale  adottata  a  norma
dell'art. 40 della legge  regionale  15  novembre  2001,  n.  40,  in
coincidenza  con  l'approvazione  del  bilancio  di  previsione   per
l'esercizio finanziario 2013 e del bilancio  pluriennale  2013-2015),
come sostituito dall'art. 5 della legge regionale 25 luglio 2013,  n.
9 (Legge finanziaria regionale adottata a norma  dell'art.  40  della
legge  regionale  15  novembre  2001,  n.  40,  in  coincidenza   con
l'approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione
per  l'esercizio  finanziario  2013  e   del   bilancio   pluriennale
2013-2015. Primo provvedimento generale di variazione).