Art. 20 
 
Interventi del «Sistema Emilia-Romagna» nel territorio delle  regioni
  del centro Italia colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e
  dei periodi successivi 
 
  1. In riferimento agli eventi sismici che il 24 agosto 2016, il  26
ottobre 2016, il 30 ottobre 2016 e il 18 gennaio 2017 hanno colpito i
territori delle Regioni Marche, Abruzzo, Lazio e Umbria, per i  quali
con le rispettive deliberazioni del Consiglio  dei  ministri  del  25
agosto 2016, del 27 ottobre 2016,  del  31  ottobre  2016  e  del  20
gennaio 2017 e' stato dichiarato lo  stato  di  emergenza,  ai  sensi
dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992,  n.  225  (Istituzione  del
Servizio  nazionale  della  protezione   civile),   la   Regione   e'
autorizzata a  trasferire  all'Agenzia  regionale  per  la  sicurezza
territoriale e la protezione civile per l'esercizio 2017 l'importo di
euro 1.000.000,00 destinato  al  finanziamento  di  un  programma  di
attivita' urgenti  per  il  soccorso  alle  popolazioni  colpite,  la
realizzazione, il ripristino  o  la  ricostruzione  di  strutture  ed
infrastrutture  pubbliche  strategiche   di   particolare   rilevanza
sociale, distrutte o danneggiate  e  l'erogazione,  per  le  suddette
finalita', di contributi a soggetti  pubblici  aventi  sede  in  tali
territori. 
  2. La giunta  regionale,  con  proprio  atto,  approva,  anche  per
stralci successivi, il programma delle attivita' di cui al  comma  1,
definendo gli  interventi  e  le  modalita'  di  realizzazione  degli
stessi. 
  3. Per l'attuazione del programma delle attivita' di cui al comma 1
l'Agenzia regionale per la sicurezza  territoriale  e  la  protezione
civile provvede nel rispetto della normativa vigente  in  materia  di
erogazione  di  contributi  ai  soggetti  pubblici  e,  in  caso   di
interventi o attivita'  da  realizzare  direttamente  quale  soggetto
attuatore, nel rispetto del codice dei contratti pubblici relativi  a
lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo  18  aprile
2016, n. 50, e delle successive disposizioni  attuative  nonche'  dei
provvedimenti dei competenti organi dello Stato. 
  4. L'Agenzia regionale informa  ed  aggiorna  la  giunta  regionale
sullo stato  di  avanzamento  del  programma  delle  attivita'  e,  a
conclusione delle  attivita',  trasmette  alla  giunta  medesima  una
dettagliata  relazione  sugli  interventi  realizzati  e  debitamente
rendicontati, assicurandone la successiva pubblicazione  sul  proprio
sito internet e su quello della Regione. 
  5. Per far fronte agli oneri derivanti dal comma 1 e' disposta, per
l'esercizio 2017, un'autorizzazione di  spesa  di  euro  1.000.000,00
nell'ambito della missione 11 Soccorso civile - programma  1  Sistema
di protezione civile.