Art. 10 
 
         Controlli sanitari e commercializzazione dei funghi 
 
  1.  Le  aziende  per   l'assistenza   sanitaria,   attraverso   gli
ispettorati  micologici  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  14  luglio  1995,  n.  376  (Regolamento  concernente  la
disciplina della raccolta  e  della  commercializzazione  dei  funghi
epigei freschi e conservati), assicurano il controllo  sanitario  dei
funghi destinati al consumo. 
  2. La commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati e'
disciplinata dal decreto del Presidente della Repubblica n. 376/1995. 
  3.  Con  deliberazione   della   giunta   regionale   su   proposta
dell'assessore competente in materia di salute, puo' essere integrato
l'elenco  delle  specie  di  cui  all'allegato  I  del  decreto   del
Presidente della Repubblica n. 376/1995 con altre specie commestibili
riconosciute idonee alla commercializzazione.  Le  integrazioni  sono
trasmesse al Ministero della sanita'.