Art. 10 Controlli sanitari e commercializzazione dei funghi 1. Le aziende per l'assistenza sanitaria, attraverso gli ispettorati micologici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1995, n. 376 (Regolamento concernente la disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati), assicurano il controllo sanitario dei funghi destinati al consumo. 2. La commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati e' disciplinata dal decreto del Presidente della Repubblica n. 376/1995. 3. Con deliberazione della giunta regionale su proposta dell'assessore competente in materia di salute, puo' essere integrato l'elenco delle specie di cui all'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica n. 376/1995 con altre specie commestibili riconosciute idonee alla commercializzazione. Le integrazioni sono trasmesse al Ministero della sanita'.