Art. 11 
 
         Commissione scientifica regionale per la micologia 
 
  1. Presso la Direzione centrale competente in  materia  di  risorse
agricole  e  forestali  e'  istituita  la   Commissione   scientifica
regionale per la micologia, preposta a esprimere pareri sulle materie
concernenti  la  raccolta  dei   funghi,   sulle   problematiche   di
miglioramento  e  salvaguardia  ambientale  connesse  con  le  specie
fungine e sulle limitazioni temporali alla raccolta di  cui  all'art.
9, comma 3. 
  2. La commissione e' composta da: 
  a) direttore del Servizio competente in materia  di  funghi  o  suo
delegato, con funzioni di presidente; 
  b) direttore del Servizio competente in materia di biodiversita'  o
suo delegato; 
  c) un rappresentante degli  ispettorati  micologici  delle  aziende
sanitarie; 
  d) due esperti designati dalla  Federazione  regionale  dei  gruppi
micologici del Friuli-Venezia Giulia; 
  e) due rappresentante degli enti  locali  designati  congiuntamente
dall'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) del Friuli-Venezia
Giulia e dalla delegazione regionale  dell'Unione  nazionale  comuni,
comunita', enti montani (UNCEM). 
  3. La commissione e'  costituita  con  deliberazione  della  giunta
regionale su proposta dell'assessore competente in materia di caccia. 
  4. La commissione si riunisce su convocazione  del  presidente.  Le
sedute sono valide con la presenza della maggioranza dei  componenti.
Le proposte sono approvate con il voto favorevole  della  maggioranza
dei presenti. In caso di parita' prevale il voto del  presidente.  Le
funzioni  di  segreteria  della  commissione  sono  assicurate  dalla
Direzione centrale  competente  in  materia  di  risorse  agricole  e
forestali. 
  5. La commissione rimane in carica per un periodo di quattro anni e
i suoi membri  possono  essere  riconfermati.  La  partecipazione  ai
lavori della commissione avviene a titolo gratuito.