Art. 12 
 
               Attivita' divulgative e di salvaguardia 
 
  1.  La  regione  promuove  iniziative  finalizzate  a  favorire  la
conoscenza e la salvaguardia delle specie fungine. 
  2. Per le finalita' di cui al comma 1  l'amministrazione  regionale
e' autorizzata a concedere un  contributo  annuale  alla  Federazione
regionale dei gruppi micologici  del  Friuli-Venezia  Giulia  per  lo
svolgimento, da parte della Federazione anche  a  favore  dei  gruppi
micologici aderenti, delle seguenti attivita': 
  a) organizzazione di mostre,  convegni  e  giornate  di  studio  su
tematiche a carattere micologico e naturalistico; 
  b) realizzazione  di  materiale  informativo  e  divulgativo  sulle
specie fungine; 
  c)   organizzazione   di   corsi   gratuiti    per    l'ottenimento
dell'autorizzazione alla raccolta di cui all'art. 2. 
  3. La domanda per la concessione del contributo di cui al  comma  2
e' presentata al Servizio competente in materia di funghi dal  legale
rappresentate della federazione entro e non oltre il  31  gennaio  di
ogni anno  corredata  della  relazione  descrittiva  delle  attivita'
programmate, del preventivo delle spese da sostenere  successivamente
alla  presentazione  della  domanda  e  dell'eventuale  richiesta  di
erogazione del contributo in via anticipata ai sensi del comma 5. 
  4. Il contributo e' concesso entro sessanta giorni  dalla  scadenza
del termine di cui al comma 3, ai sensi del regolamento (UE) n.  1407
della Commissione, del 18 dicembre  2013,  relativo  all'applicazione
degli articoli 107 e 108 del trattato sul  funzionamento  dell'Unione
europea agli aiuti «de minimis». Con il decreto  di  concessione  del
contributo sono stabiliti i termini e le modalita' di rendicontazione
della spesa nel rispetto dell'art. 43 della legge regionale 20  marzo
2000, n. 7 (Testo  unico  delle  norme  in  materia  di  procedimento
amministrativo e di diritto  di  accesso),  sulla  base  del  modello
predisposto dal Servizio competente in materia di funghi. Il servizio
puo' disporre controlli e chiedere la presentazione di documenti o di
chiarimenti, anche ai fini della verifica della gratuita'  dei  corsi
di cui al comma 2, lettera c). 
  5.  Il  contributo  e'  erogato   entro   sessanta   giorni   dalla
presentazione   della   rendicontazione.   Qualora   sia   presentata
richiesta, con il decreto di concessione, e' disposta l'erogazione in
via anticipata dell'80 per cento  del  contributo;  all'anticipazione
non si applica la disposizione di cui all'art.  40,  comma  2,  della
legge regionale n. 7/2000. Il restante 20 per cento e' erogato  entro
sessanta giorni dalla presentazione della rendicontazione.