Art. 12 Attivita' divulgative e di salvaguardia 1. La regione promuove iniziative finalizzate a favorire la conoscenza e la salvaguardia delle specie fungine. 2. Per le finalita' di cui al comma 1 l'amministrazione regionale e' autorizzata a concedere un contributo annuale alla Federazione regionale dei gruppi micologici del Friuli-Venezia Giulia per lo svolgimento, da parte della Federazione anche a favore dei gruppi micologici aderenti, delle seguenti attivita': a) organizzazione di mostre, convegni e giornate di studio su tematiche a carattere micologico e naturalistico; b) realizzazione di materiale informativo e divulgativo sulle specie fungine; c) organizzazione di corsi gratuiti per l'ottenimento dell'autorizzazione alla raccolta di cui all'art. 2. 3. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 2 e' presentata al Servizio competente in materia di funghi dal legale rappresentate della federazione entro e non oltre il 31 gennaio di ogni anno corredata della relazione descrittiva delle attivita' programmate, del preventivo delle spese da sostenere successivamente alla presentazione della domanda e dell'eventuale richiesta di erogazione del contributo in via anticipata ai sensi del comma 5. 4. Il contributo e' concesso entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 3, ai sensi del regolamento (UE) n. 1407 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis». Con il decreto di concessione del contributo sono stabiliti i termini e le modalita' di rendicontazione della spesa nel rispetto dell'art. 43 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), sulla base del modello predisposto dal Servizio competente in materia di funghi. Il servizio puo' disporre controlli e chiedere la presentazione di documenti o di chiarimenti, anche ai fini della verifica della gratuita' dei corsi di cui al comma 2, lettera c). 5. Il contributo e' erogato entro sessanta giorni dalla presentazione della rendicontazione. Qualora sia presentata richiesta, con il decreto di concessione, e' disposta l'erogazione in via anticipata dell'80 per cento del contributo; all'anticipazione non si applica la disposizione di cui all'art. 40, comma 2, della legge regionale n. 7/2000. Il restante 20 per cento e' erogato entro sessanta giorni dalla presentazione della rendicontazione.