Art. 13 Trasferimenti di risorse 1. In considerazione dell'incidenza dell'attivita' di raccolta dei funghi sulle comunita' locali, a decorrere dal 2018, la regione con la legge di stabilita' trasferisce annualmente risorse ai comuni in misura complessivamente non superiore a quanto introitato nell'anno finanziario precedente a seguito dei versamenti dei contributi annuali per la raccolta dei funghi in tutto il territorio regionale di cui all'art. 3, comma 1, lettera b). 2. Le risorse di cui al comma 1 sono trasferite nella misura determinata in applicazione dei seguenti criteri: a) l'85 per cento delle risorse e' attribuito ai comuni il cui territorio rientra anche parzialmente nelle zone montane delimitate ai sensi dell'art. 32, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1305 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, in misura proporzionale alla superficie di ciascun comune; b) il 15 per cento delle risorse e' attribuito ai restanti comuni in misura proporzionale alla rispettiva superficie. 3. La legge di stabilita' individua le missioni e i programmi che operano i trasferimenti di cui al comma 1.