Art. 13 
 
                      Trasferimenti di risorse 
 
  1. In considerazione dell'incidenza dell'attivita' di raccolta  dei
funghi sulle comunita' locali, a decorrere dal 2018, la  regione  con
la legge di stabilita' trasferisce annualmente risorse ai  comuni  in
misura complessivamente non superiore a quanto  introitato  nell'anno
finanziario  precedente  a  seguito  dei  versamenti  dei  contributi
annuali per la raccolta dei funghi in tutto il  territorio  regionale
di cui all'art. 3, comma 1, lettera b). 
  2. Le risorse di cui  al  comma  1  sono  trasferite  nella  misura
determinata in applicazione dei seguenti criteri: 
  a) l'85 per cento delle risorse e'  attribuito  ai  comuni  il  cui
territorio rientra anche parzialmente nelle zone  montane  delimitate
ai sensi dell'art. 32, paragrafo 1, lettera a), del regolamento  (UE)
n. 1305 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013,
sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo
per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il  regolamento  (CE)  n.
1698/2005 del Consiglio, in misura proporzionale alla  superficie  di
ciascun comune; 
  b) il 15 per cento delle risorse e' attribuito ai  restanti  comuni
in misura proporzionale alla rispettiva superficie. 
  3. La legge di stabilita' individua le missioni e i  programmi  che
operano i trasferimenti di cui al comma 1.