Art. 14 
 
                       Sanzioni amministrative 
 
  1. Ferma restando l'applicazione dei commi da 3 a 6 e  fatto  salvo
quanto consentito dall'art. 5, comma 1, e' soggetto  all'applicazione
della sanzione amministrativa pecuniaria  da  100  euro  a  400  euro
chiunque eserciti la raccolta di funghi: 
  a) senza aver  acquisito  l'autorizzazione  alla  raccolta  di  cui
all'art. 2 o ai sensi della legge regionale 10  maggio  2000,  n.  12
(Disciplina della raccolta e  della  commercializzazione  dei  funghi
epigei nel territorio regionale. Integrazioni all'art. 23 della legge
regionale n. 34/1981, in materia di vigilanza); 
  b) senza aver versato il contributo di cui  all'art.  4,  comma  5,
lettera b); 
  c) in  violazione  del  limite  delle  giornate  massime  annue  di
raccolta di cui all'art. 4, comma 7; 
  d) senza aver acquisito l'autorizzazione  alla  raccolta  per  fini
espositivi, didattici, scientifici e di prevenzione di  cui  all'art.
6. 
  2. Ferma restando l'applicazione dei commi da 3 a  6,  e'  soggetto
all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 75  euro
a 300 euro chiunque eserciti la raccolta  di  funghi  senza  che  sia
stato versato il contributo di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), e
all'art. 4, comma 1, lettera b). 
  3.  E'  soggetto  all'applicazione  della  sanzione  amministrativa
pecuniaria da 20 euro a 80 euro per ogni esemplare raccolto  chiunque
violi il divieto di raccolta delle specie di cui all'art. 9, comma 1,
e chi superi il numero massimo  degli  esemplari  consentiti  di  cui
all'art. 6, comma 5. 
  4.  E'  soggetto  all'applicazione  della  sanzione  amministrativa
pecuniaria da 20 euro a 80  euro  per  ogni  chilogrammo  o  frazione
raccolto oltre  il  limite  chiunque  violi  il  limite  quantitativo
giornaliero previsto dall'art. 7. 
  5.  E'  soggetto  all'applicazione  della  sanzione  amministrativa
pecuniaria  da  25  euro  a  100  euro  chiunque  contravviene   alle
disposizioni di cui all'art. 8. 
  6.  E'  soggetto  all'applicazione  della  sanzione  amministrativa
pecuniaria da 25 euro  a  100  euro  chiunque  violi  il  divieto  di
raccolta nelle zone di cui all'art. 9,  comma  2,  e  le  limitazioni
temporali alla raccolta di cui all'art. 9, comma 3. 
  7. La raccolta dei funghi nelle ipotesi previste dai commi da 1 a 6
comporta  la  confisca  dei  funghi  raccolti,  nonche'   il   ritiro
dell'autorizzazione di cui all'art. 2 per l'anno solare in corso e di
cui all'art. 6. 
  8. All'irrogazione delle sanzioni provvede la  struttura  regionale
competente  in  materia  di  Corpo  forestale  regionale  secondo  le
modalita' della legge regionale 17 gennaio  1984,  n.  1  (Norme  per
l'applicazione delle sanzioni amministrative regionali).