Art. 14 Sanzioni amministrative 1. Ferma restando l'applicazione dei commi da 3 a 6 e fatto salvo quanto consentito dall'art. 5, comma 1, e' soggetto all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 100 euro a 400 euro chiunque eserciti la raccolta di funghi: a) senza aver acquisito l'autorizzazione alla raccolta di cui all'art. 2 o ai sensi della legge regionale 10 maggio 2000, n. 12 (Disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei nel territorio regionale. Integrazioni all'art. 23 della legge regionale n. 34/1981, in materia di vigilanza); b) senza aver versato il contributo di cui all'art. 4, comma 5, lettera b); c) in violazione del limite delle giornate massime annue di raccolta di cui all'art. 4, comma 7; d) senza aver acquisito l'autorizzazione alla raccolta per fini espositivi, didattici, scientifici e di prevenzione di cui all'art. 6. 2. Ferma restando l'applicazione dei commi da 3 a 6, e' soggetto all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 75 euro a 300 euro chiunque eserciti la raccolta di funghi senza che sia stato versato il contributo di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), e all'art. 4, comma 1, lettera b). 3. E' soggetto all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 20 euro a 80 euro per ogni esemplare raccolto chiunque violi il divieto di raccolta delle specie di cui all'art. 9, comma 1, e chi superi il numero massimo degli esemplari consentiti di cui all'art. 6, comma 5. 4. E' soggetto all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 20 euro a 80 euro per ogni chilogrammo o frazione raccolto oltre il limite chiunque violi il limite quantitativo giornaliero previsto dall'art. 7. 5. E' soggetto all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 100 euro chiunque contravviene alle disposizioni di cui all'art. 8. 6. E' soggetto all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 100 euro chiunque violi il divieto di raccolta nelle zone di cui all'art. 9, comma 2, e le limitazioni temporali alla raccolta di cui all'art. 9, comma 3. 7. La raccolta dei funghi nelle ipotesi previste dai commi da 1 a 6 comporta la confisca dei funghi raccolti, nonche' il ritiro dell'autorizzazione di cui all'art. 2 per l'anno solare in corso e di cui all'art. 6. 8. All'irrogazione delle sanzioni provvede la struttura regionale competente in materia di Corpo forestale regionale secondo le modalita' della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative regionali).