Art. 15 
 
                          Norme transitorie 
 
  1. Le autorizzazioni alla raccolta acquisite ai sensi dell'art.  1,
comma 2, lettera b), della legge regionale n. 12/2000,  continuano  a
essere valide. Le speciali autorizzazioni temporanee  per  motivi  di
studio o per l'allestimento di rassegne micologiche, rilasciate prima
della data di  entrata  in  vigore  della  presente  legge  ai  sensi
dell'art. 1, comma 2, lettera k), della legge regionale  n.  12/2000,
continuano a essere valide fino alla scadenza. 
  2. I versamenti effettuati ai sensi  dell'art.  5-bis  della  legge
regionale n. 12/2000 continuano a essere validi per tutto il 2017. 
  3. Nel 2017 l'autorizzazione alla raccolta di  cui  all'art.  2  e'
rilasciata a coloro che hanno frequentato un corso di  almeno  dodici
ore concernente gli argomenti di cui all'art. 2, comma 1, organizzato
dalle unioni o dai gruppi micologici aderenti ovvero  da  gruppi  non
aderenti o in corso di adesione alla Federazione regionale dei gruppi
micologici del Friuli-Venezia Giulia.  La  domanda  per  il  rilascio
dell'autorizzazione e' presentata alla Direzione centrale  competente
in materia di risorse agricole e forestali  corredata  dell'attestato
di frequenza del corso rilasciato dall'organizzatore del medesimo. 
  4. Per il 2017 la domanda per la concessione del contributo di  cui
all'art. 12, comma 2, e' presentata entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge. 
  5. Nelle more della predisposizione da parte della  regione  di  un
sistema unificato per il versamento del  contributo  annuale  di  cui
all'art. 3 e dei contributi annuali e giornalieri di cui all'art.  4,
commi 1 e 5: 
  a) ciascuna unione comunica al Servizio competente  in  materia  di
funghi le modalita' di pagamento; 
  b) non si applicano le disposizioni di cui all'art.  14,  comma  1,
lettera c).