Art. 15 Norme transitorie 1. Le autorizzazioni alla raccolta acquisite ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera b), della legge regionale n. 12/2000, continuano a essere valide. Le speciali autorizzazioni temporanee per motivi di studio o per l'allestimento di rassegne micologiche, rilasciate prima della data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera k), della legge regionale n. 12/2000, continuano a essere valide fino alla scadenza. 2. I versamenti effettuati ai sensi dell'art. 5-bis della legge regionale n. 12/2000 continuano a essere validi per tutto il 2017. 3. Nel 2017 l'autorizzazione alla raccolta di cui all'art. 2 e' rilasciata a coloro che hanno frequentato un corso di almeno dodici ore concernente gli argomenti di cui all'art. 2, comma 1, organizzato dalle unioni o dai gruppi micologici aderenti ovvero da gruppi non aderenti o in corso di adesione alla Federazione regionale dei gruppi micologici del Friuli-Venezia Giulia. La domanda per il rilascio dell'autorizzazione e' presentata alla Direzione centrale competente in materia di risorse agricole e forestali corredata dell'attestato di frequenza del corso rilasciato dall'organizzatore del medesimo. 4. Per il 2017 la domanda per la concessione del contributo di cui all'art. 12, comma 2, e' presentata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 5. Nelle more della predisposizione da parte della regione di un sistema unificato per il versamento del contributo annuale di cui all'art. 3 e dei contributi annuali e giornalieri di cui all'art. 4, commi 1 e 5: a) ciascuna unione comunica al Servizio competente in materia di funghi le modalita' di pagamento; b) non si applicano le disposizioni di cui all'art. 14, comma 1, lettera c).